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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15714/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore cessionario contro la vendita di un immobile compiuta dal fideiussore del debitore principale. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte territoriale ha invece dichiarato l'inefficacia della compravendita nei confronti del creditore, ritenendo provata la cessione in blocco del credito originariamente vantato dalla banca e la sussistenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sulla cessione dei crediti in blocco e sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente reputato sufficiente la documentazione prodotta per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria e avesse omesso di esaminare il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dall'altro la violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d'appello non avesse valutato una precedente convenzione privata e atto di transazione che, secondo il ricorrente, avrebbe estinto o eliminato le obbligazioni preesistenti e quindi escluso la sussistenza di un debito scaduto. La parte resistente ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, valorizzando sia la sufficienza della prova della cessione del credito sia la motivazione sulla natura pregiudizievole dell'alienazione e sulla conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla prova della cessione in blocco del credito bancario, richiamando il principio secondo cui l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario quando gli elementi comuni consentano l'individuazione dei rapporti senza incertezze; tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sul punto della convenzione privata, evidenziando la mancanza di un riferimento temporale specifico e la contestualità dell'obbligo di rimborso rispetto alla vendita dell'immobile. In via ulteriore, la Corte ha confermato la possibilità di assoggettare ad azione revocatoria l'alienazione di un immobile anche quando parte del prezzo sia destinata a debiti scaduti, dovendo comunque verificarsi se il patrimonio residuo del debitore sia sufficiente a garantire i creditori. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; la cessione comprende anche privilegi e garanzie di qualsiasi tipo esistenti.

  • art. 2901 c.c.

    L'alienazione di un bene da parte del debitore può essere revocata se pregiudica le ragioni del creditore; la destinazione del prezzo al pagamento di alcuni debiti non esclude di per sé il danno, dovendosi valutare la sufficienza del residuo patrimonio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito aveva valutato la documentazione prodotta ai fini della prova della cessione.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di trasferimento del credito; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova della cessione in blocco alla cessionaria.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della cessione; la Corte non ha ravvisato violazioni nella decisione di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ha escluso la nullità della decisione per adeguatezza della motivazione resa.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato ai fini del vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha escluso la violazione costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del ricorso per cassazione; la Corte ha rigettato le censure proposte ai sensi di tali numeri.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che individui i crediti per categorie può essere sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di elencare singolarmente ogni rapporto, purché i criteri di individuazione rendano i crediti identificabili senza incertezze.
  • La valutazione dell'idoneità probatoria dell'avviso di cessione in blocco è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione come mero errore di fatto.
  • L'azione revocatoria ordinaria può colpire l'alienazione di un immobile anche se il prezzo sia stato in parte destinato al pagamento di debiti del venditore, essendo comunque necessario verificare se il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
  • Ai fini dell'art. 2901 c.c., la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere desunta da indici fattuali, quali l'unicità del bene alienato nel patrimonio del debitore e i rapporti familiari o personali con quest'ultimo.
  • Un preteso titolo estintivo o transattivo non esclude la revocatoria se il giudice di merito accerti che l'obbligazione rilevante sia stata assunta contestualmente all'atto dispositivo o che la convenzione non consenta di individuare con precisione un debito scaduto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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