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Sentenza

Sentenza n. 492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03820/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al Comune di Melpignano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore del servizio di igiene urbana aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato da ARERA sul procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario (PEF), validato da AGER Puglia quale ente territorialmente competente e trasmesso all'Autorità. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio e ordinando ad ARERA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni, nominando altresì un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in via principale e subordinata, la sopravvenuta carenza di interesse, rispettivamente in ragione della deliberazione ARERA 409/2025/R/rif. e del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER, richiamando l'art. 1, comma 527, l. n. 205/2017, l'art. 26 d.lgs. n. 201/2022 e gli artt. 7 e 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif. Nel corso del giudizio ARERA ha poi depositato la deliberazione 591/2025/R/rif. del 30 dicembre 2025, con cui ha concluso il procedimento con esito negativo, disponendo la non approvazione dell'atto di validazione dell'ETC anche per l'ambito tariffario controverso.

La decisione

Il Consiglio di Stato, previa trattazione in camera di consiglio con avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e contestualmente cessata la materia del contendere. La ragione è l'adozione, da parte di ARERA, del provvedimento definitivo di non approvazione dell'atto di validazione dell'ente territorialmente competente: tale atto ha concluso il procedimento sul quale si era formato il silenzio e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'appello contro la sentenza resa nel giudizio sul silenzio. Le spese del grado sono state compensate per la complessità della vicenda e del suo sviluppo procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Il TAR lo aveva applicato per nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 1, comma 527, l. n. 205/2017

    Norma richiamata da ARERA nel quadro normativo posto a fondamento dei motivi d'appello, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 26 d.lgs. n. 201/2022

    Norma richiamata da ARERA nei motivi d'appello, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

  • artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif

    Disposizioni richiamate da ARERA nei motivi d'appello, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

  • deliberazione ARERA 591/2025/R/rif

    Il provvedimento definitivo di non approvazione dell'atto di validazione dell'ETC ha concluso il procedimento oggetto del giudizio sul silenzio, determinando la sopravvenuta carenza di interesse all'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more del processo di un provvedimento definitivo che conclude il procedimento oggetto dell'inerzia fa venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda relativa al silenzio.
  • Quando il procedimento amministrativo oggetto della sentenza di primo grado sul silenzio viene definito dall'amministrazione con un provvedimento espresso, l'appello contro tale sentenza diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento definitivo idoneo a sostituire l'inerzia precedentemente contestata.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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