Cassazione Civile, Ordinanza n. 03856/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, una sequenza di quattro atti compiuti tra il 2011 e il 2013: costituzione di una società, due aumenti di capitale e cessione dell'intera partecipazione sociale. L'Ufficio aveva ritenuto che l'operazione, considerata nel suo complesso, integrasse in sostanza una cessione di ramo d'azienda, recuperando a tassazione l'imposta proporzionale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione, escludendo l'applicabilità retroattiva del nuovo testo dell'art. 20 d.P.R. 131/1986. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la modifica introdotta dalla legge n. 205/2017 e la successiva precisazione della legge n. 145/2018 avessero natura di interpretazione autentica e dovessero quindi applicarsi anche agli atti anteriori ancora sub iudice; gli ulteriori motivi riguardavano la nullità della sentenza per motivazione apparente e le spese, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 1, comma 1084, l. 145/2018 attribuisca natura di interpretazione autentica alla modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e quindi ne imponga l'applicazione retroattiva anche agli atti stipulati prima della riforma, se il giudizio è ancora pendente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio, ha accolto l'originario ricorso della contribuente e ha annullato l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
ai fini dell'imposta di registro l'atto va interpretato sulla base del suo contenuto testuale e degli effetti giuridici emergenti dallo stesso, senza considerare elementi extratestuali o atti ad esso collegati; la norma, come precisata dalla legge n. 145/2018, si applica retroattivamente ai giudizi pendenti
art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1 e 2, l. 27 dicembre 2017, n. 205
ha modificato l'art. 20 del TUR, restringendo il perimetro interpretativo agli elementi desumibili dall'atto registrato
art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145
stabilisce che la modifica dell'art. 20 del TUR costituisce interpretazione autentica del comma 1 e quindi opera anche per i rapporti pendenti e per gli atti anteriori
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo per violazione di legge
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in cassazione
art. 3 Cost.
richiamato nei precedenti costituzionali evocati dalla Corte in relazione alla legittimità della disciplina dell'art. 20 del TUR
art. 53 Cost.
richiamato nei precedenti costituzionali evocati dalla Corte in relazione alla disciplina dell'art. 20 del TUR
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alle censure sulla retroattività della norma interpretativa, ritenute non decisive
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986
base normativa dell'avviso di liquidazione e della riqualificazione dell'operazione
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta, dopo la riforma del 2017 e la precisazione del 2018, sulla base dei soli elementi desumibili dal testo dell'atto presentato alla registrazione, senza fare ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati.
- La disposizione di cui all'art. 1, comma 1084, l. 145/2018 è qualificata come interpretazione autentica dell'art. 20 TUR e si applica quindi anche agli atti anteriori alla riforma quando il contenzioso sia ancora pendente.
- La tesi della riqualificazione dell'operazione complessiva attraverso la considerazione unitaria di più atti negoziali non può essere utilizzata per recuperare a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, effetti non risultanti dal singolo atto registrato, se ciò richiede il riferimento a elementi estrinseci.
- Quando il principio di diritto applicabile sopravvenuto risolve la controversia, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non necessari alla decisione.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo.
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