Cassazione Penale, Sentenza n. 16102/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in 12 motivi circa vizi di nullità e questioni di merito: (1) errata declaratoria di 'assenza' invece di 'contumacia' e mancata notifica dell'estratto contumaciale; (2) rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento; (3) omessa/irregolare notifica dell'avviso di conclusione indagini e dell'udienza preliminare; (4) mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici; (5) inutilizzabilità della consulenza del CT del PM per decorso dei termini delle indagini e quindi inutilizzabilità della sua deposizione; (6) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (perizia contabile); (7) errori nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e travisamento probatorio in ordine all'usura; (8) difetto di motivazione sulla quantificazione della pena; (9) errata applicazione dell'aggravante dello stato di bisogno (art. 644 comma 2 n.3) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (10) errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 2 n.5 (rapporto con attività imprenditoriale/professionale); (11) vizi nella motivazione e nella misura della confisca del profitto del reato; (12) prescrizione del reato anteriore alla sentenza di appello (termine di prescrizione maturato gennaio 2025).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi per le seguenti ragioni principali: error in declaratoria di 'assenza' non dà automaticamente nullità; l'omessa notifica dell'estratto contumaciale è stata sanata dall'impugnazione proposta mediante procura speciale (o comunque non ha impedito l'esercizio del diritto di impugnazione); le eccezioni sui rinvii e sulle notifiche sono state considerate tardive o infondate perché il domicilio elettivo e la conoscenza degli atti risultavano dagli atti processuali; le carenze relative ai verbali stenotipici non costituiscono nullità; la deposizione del consulente del PM era ammissibile anche se la consulenza era stata redatta in fase di indagine oltre termini, purché il consulente venga escusso in dibattimento nel contraddittorio; la richiesta di nuova perizia in appello poteva essere legittimamente respinta in quanto non necessaria; la valutazione di attendibilità della persona offesa e i riscontri estrinseci erano ritenuti congrui dai giudici di merito; la quantificazione della pena e l'applicazione delle aggravanti sono stata ritenuta motivata e nelle competenze di merito; la confisca è stata motivata richiamando la CT del PM e la regola secondo cui l'intero ammontare degli interessi indebitamente pagati è suscettibile di confisca; l'eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile per novità in sede di cassazione e, comunque, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, conferma della condanna (resa nelle precedenti decisioni: anni 3 di reclusione, euro 7.000 di multa, confisca di euro 163.725 e liquidazione del risarcimento alle parti civili), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile nel presente grado).
Norme richiamate
Richiamato rispetto alla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte afferma che l'omessa notifica può determinare nullità relativa ma è sanata se l'imputato esercita comunque il diritto di impugnare tramite procura speciale o propone personalmente l'impugnazione
art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67
Richiamata per spiegare l'ambito applicativo della disciplina su assenza/contumacia; la Corte rileva che un'erronea declaratoria di 'assenza' anziché 'contumacia' non produce automaticamente nullità se la disciplina applicabile non prevede la sanzione
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Usato per inquadrare le nullità; la Corte distingue tra nullità assolute e relative e l'effetto dell'omessa notifica sull'impugnazione
art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sanatoria per l'impugnazione: l'impugnazione proposta dall'interessato può sanare omissioni se attraverso essa il diritto perseguito è comunque esercitato
art. 420-ter e art. 480 cod. proc. pen.
Citate nei motivi relativi al legittimo impedimento e alle istanze di rinvio; la Corte conferma che la mera istanza del difensore non equivale a manifestazione esplicita dell'imputato di voler partecipare se questi era contumace
Rilevante per la notificazione dell'avviso di conclusione indagini; la Corte osserva che la prima notificazione può avvenire secondo le forme dell'art. 157 e che notifiche effettuate al luogo di lavoro o a persona addetta possono risultare idonee a garantire la conoscenza dell'atto
Norma sulle forme di prima notificazione; la Corte ritiene valida la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis eseguita come prima notificazione presso il luogo di lavoro e a una persona addetta
art. 181, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevata nella discussione sulle nullità relative delle notifiche degli atti d'indagine: tali nullità devono essere tempestivamente eccepite pena decadenza
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per i termini entro cui eccepire nullità relative procedurali (subito dopo la costituzione in dibattimento); la mancata eccezione entro i termini arreca sanatoria
Richiamato rispetto alla documentazione degli atti e ai verbali stenotipici: la mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici non determina automaticamente la nullità, essendo fondamentale la sottoscrizione del verbale riassuntivo dell'ausiliario
art. 406, 407, 192, 468 cod. proc. pen.
Citate nei motivi riguardanti utilizzabilità di atti e consulenze d'indagine; la Corte distingue tra inutilizzabilità dell'atto d'indagine e utilizzabilità delle dichiarazioni del consulente rese in contraddittorio in dibattimento
Usato per regolare la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di appello nel non disporre perizia quando i dati sono chiari e non decisivi o quando la perizia sarebbe meramente ripetitiva
Norma sostanziale sul reato di usura e sulle aggravanti; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti (es. stato di bisogno della vittima; vittima imprenditore/professionista) secondo la giurisprudenza consolidata e la valutazione di merito
Richiamati in relazione alla quantificazione della pena: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione con l'indicazione dei criteri di cui all'art. 133; non è necessaria motivazione dettagliata se la pena resta entro la media edittale
Richiamato in tema di effetti civili dell'usura: se convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, con conseguente possibilità di confisca dell'intero ammontare indebitamente corrisposto
art. 129, comma primo cod. proc. pen.
Richiamato nella parte che riguarda la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte precisa che l'esame d'ufficio è possibile solo se compatibile con i limiti del giudizio di legittimità e senza necessità di nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- Un'erronea declaratoria di 'assenza' in luogo di 'contumacia' non comporta automaticamente nullità del processo se la disciplina applicabile non prevede una specifica sanzione: è necessario valutare se l'omissione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa.
- L'omessa notifica dell'estratto contumaciale può generare una nullità relativa ma può essere sanata se l'imputato (o un difensore con procura speciale) esercita comunque il diritto di impugnare; in tal caso l'appello o il ricorso possono estinguere il vizio.
- Nullità relative sulle notifiche e sugli atti d'indagine devono essere eccepite tempestivamente (in udienza preliminare o subito dopo la costituzione in dibattimento) o sono soggette a decadenza/sanatoria.
- La mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici non determina di per sé una nullità insanabile: va distinta la funzione del verbale riassuntivo dell'ausiliario, la cui mancata firma può invece integrare una nullità rilevante.
- La consulenza tecnica redatta oltre i termini delle indagini può non essere acquisita automaticamente nel fascicolo, ma le risultanze possono comunque essere utilizzate tramite l'escussione del consulente in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è una misura discrezionale: va disposta solo se gli esiti probatori precedenti sono incerti e la prova richiesta è decisiva per la decisione; una perizia non ordinata non costituisce automaticamente vizio di legittimità.
- In reati di usura lo 'stato di bisogno' della vittima può essere desunto anche dall'entità degli interessi praticati, e la sua valutazione è question di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo per motivazione illogica o contraddittoria.
- La confisca del profitto da usura può riguardare l'intero ammontare degli interessi indebitamente corrisposti (secondo la regola civile che dichiara nulla la clausola di interesse usurario), con calcolo che sottrae l'importo ricevuto in prestito dalla somma complessivamente versata.
- Questioni di prescrizione o altre cause di non punibilità introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili salvo che siano direttamente valutabili senza nuovi accertamenti di fatto e compatibili con i limiti del controllo di legittimità.
- La valutazione dell'attendibilità delle persone offese e la scelta tra versioni contrapposte sono prerogativa del giudice di merito; la cassazione può intervenire solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà o violazione di norme processuali.
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