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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32123/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino che, esclusa la recidiva e rideterminata la pena, aveva confermato la sua condanna per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità, sostenendo che essa fosse stata desunta essenzialmente dalla titolarità della carta di credito sulla quale era confluito il profitto e lamentando l'omessa individuazione di un contributo causale materiale o morale, anche ai sensi dell'art. 114 c.p. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del dolo, prospettando una mera vicenda di inadempimento contrattuale di natura civilistica e sostenendo che la condotta fraudolenta fosse stata posta in essere da altri. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato la titolarità della carta, la sua attivazione pochi giorni prima dei fatti mediante documento dell'imputato, l'afflusso del profitto e la mancata denuncia di smarrimento o furto, oltre all'assenza di una plausibile ricostruzione alternativa. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo, poiché il profitto di 460 euro e le modalità particolarmente accorte della condotta, con la prospettazione di diversi preventivi assicurativi alla vittima, erano stati adeguatamente considerati per negare la particolare tenuità. Il quarto motivo è stato ritenuto generico, essendo stata motivata la pena pecuniaria superiore al minimo in rapporto alle modalità della condotta e risultando adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche mediante il riferimento ai precedenti e alle successive condanne irrevocabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo non si confrontassero con la motivazione della Corte territoriale e che la valorizzazione dell'accredito del profitto su una carta intestata all'imputato, unitamente agli ulteriori elementi indicati, costituisse una motivazione logicamente coerente. Ha precisato che tale criterio probatorio non è assoluto e può essere superato da elementi concreti, quali l'intervento autonomo di terzi, la mera intestazione formale del conto o una ricostruzione causale alternativa plausibile, ma ha rilevato che tali elementi non erano stati allegati. Ha inoltre confermato il diniego della particolare tenuità del fatto e la motivazione sul trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La responsabilità per truffa è stata ritenuta adeguatamente motivata anche sulla base della destinazione del profitto illecito su uno strumento di pagamento intestato all'imputato, in assenza di una plausibile ricostruzione alternativa.

  • art. 114 c.p.

    La doglianza relativa al concorso di minima importanza è stata ritenuta inefficace perché fondata su una mera congettura non supportata da elementi concreti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità è stata negata in ragione dell'entità del profitto e delle modalità della condotta, ritenute particolarmente accorte.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione è stato ritenuto legittimo sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p., inclusi precedenti e successive condanne irrevocabili.

  • art. 132 c.p.

    La norma è richiamata quale criterio per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Le modalità della condotta, i precedenti e le successive condanne irrevocabili possono essere valorizzati nella commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato quale limite di esposizione dei motivi del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di truffa commessa mediante strumenti di pagamento, l'accredito del profitto illecito su una carta o su un conto intestato all'imputato, valutato insieme agli ulteriori elementi del caso, può costituire un dato probatorio decisivo per ricondurre a tale soggetto la condotta fraudolenta o il concorso nella stessa, soprattutto in assenza di una ricostruzione alternativa plausibile.
  • La destinazione del profitto all'imputato non costituisce una presunzione assoluta di responsabilità: la massima di esperienza può essere superata mediante elementi concretamente verificabili che dimostrino l'intervento autonomo di terzi, la mera intestazione formale dello strumento o del conto, l'assenza di effettiva disponibilità delle somme o una diversa catena causale plausibile.
  • È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta puntualmente con le ragioni argomentative della decisione impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione alternativa meramente congetturale.
  • La mancata allegazione, da parte dell'imputato, di una versione alternativa dei fatti non determina un'inversione dell'onere della prova quando l'accusa abbia già assolto il proprio onere probatorio; essa rileva quale elemento di valutazione dell'effettiva capacità della difesa di disarticolare il quadro accusatorio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando congiuntamente l'entità del profitto e le modalità della condotta, quando queste denotino un'attività fraudolenta particolarmente accorta e organizzata.
  • La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione rapportata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; tali criteri consentono di valorizzare anche precedenti non specifici e condanne irrevocabili per fatti successivi.

Come è indicizzato

MaterieTruffaElemento soggettivoCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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