Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2026 del 24/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2003-2006, fondati su un PVC della Guardia di finanza che contestava alla società operazioni inesistenti, indebita deduzione di costi e contabilizzazione di minori ricavi. La CTR del Lazio, in sede di rinvio dopo precedenti ordinanze della Cassazione, aveva respinto gli appelli dell’Agenzia delle entrate ritenendo, in sintesi, che la società avesse regolarmente pagato le fatture, che non fossero emerse irregolarità a suo carico, che le contestazioni dovessero semmai riguardare le cooperative fornitrici e che la sentenza penale di assoluzione avesse escluso la fittizietà delle operazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di rinvio si fosse discostato dai principi di diritto e dagli accertamenti contenuti nelle precedenti ordinanze di cassazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per non avere la CTR valorizzato le presunzioni dell’Ufficio; con il terzo ha dedotto ulteriore violazione delle medesime norme e dell’art. 654 c.p.p. per avere attribuito rilievo alla sentenza penale assolutoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, in sede di rinvio, non avesse effettivamente osservato i limiti del giudizio rescissorio e non avesse motivato in modo coerente con il principio di diritto già enunciato, soprattutto quanto agli anni 2003-2005 e, ancor più, per il 2006, in relazione alla genericità delle fatture e alla ripartizione dell’onere probatorio. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene; il superamento di tali limiti comporta nullità della sentenza
richiamato in tema di poteri e limiti del giudice di rinvio
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le regole del giudizio di rinvio civile si applicano al processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nei precedenti giudizi di legittimità il vizio di motivazione aveva giustificato il rinvio
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell’accertamento analitico-presuntivo e della valutazione delle presunzioni dell’Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma posta a base della rettifica IVA e della valutazione delle presunzioni dell’Ufficio
richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova sui costi dedotti e sulle operazioni contestate
richiamato per il valore della sentenza penale nel giudizio tributario; la CTR non poteva attribuirle un rilievo non chiarito nei suoi presupposti fattuali
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai limiti tracciati dall’annullamento; se la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, il rinvio può rivalutare il materiale probatorio, ma deve spiegare coerentemente perché gli elementi già indicati non siano sufficienti o perché altri elementi conducano a conclusione diversa.
- In tema di accertamenti fondati su operazioni inesistenti, la regolarità formale della contabilità e l’avvenuto pagamento delle fatture non bastano da soli a dimostrare la reale esistenza delle operazioni o la deducibilità dei costi, specie quando l’Ufficio abbia indicato presunzioni specifiche contrarie.
- Quando le fatture contestate sono generiche, la parte che ne invoca la deducibilità deve fornire elementi idonei a dimostrare certezza, inerenza e determinabilità del costo; il giudice non può limitarsi a formule apodittiche o a rinvii generici alla decisione penale.
- La sentenza penale assolutoria può essere considerata nel processo tributario, ma il giudice deve indicarne e valutarne concretamente i presupposti fattuali, senza attribuirle un valore automaticamente decisivo e senza fondarsi soltanto su elementi formali della contabilità.
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