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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da quattro avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2003-2006, fondati su un PVC della Guardia di finanza che contestava alla società operazioni inesistenti, indebita deduzione di costi e contabilizzazione di minori ricavi. La CTR del Lazio, in sede di rinvio dopo precedenti ordinanze della Cassazione, aveva respinto gli appelli dell’Agenzia delle entrate ritenendo, in sintesi, che la società avesse regolarmente pagato le fatture, che non fossero emerse irregolarità a suo carico, che le contestazioni dovessero semmai riguardare le cooperative fornitrici e che la sentenza penale di assoluzione avesse escluso la fittizietà delle operazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di rinvio si fosse discostato dai principi di diritto e dagli accertamenti contenuti nelle precedenti ordinanze di cassazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. per non avere la CTR valorizzato le presunzioni dell’Ufficio; con il terzo ha dedotto ulteriore violazione delle medesime norme e dell’art. 654 c.p.p. per avere attribuito rilievo alla sentenza penale assolutoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, in sede di rinvio, non avesse effettivamente osservato i limiti del giudizio rescissorio e non avesse motivato in modo coerente con il principio di diritto già enunciato, soprattutto quanto agli anni 2003-2005 e, ancor più, per il 2006, in relazione alla genericità delle fatture e alla ripartizione dell’onere probatorio. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e ai limiti tracciati dall’annullamento; se la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, il rinvio può rivalutare il materiale probatorio, ma deve spiegare coerentemente perché gli elementi già indicati non siano sufficienti o perché altri elementi conducano a conclusione diversa.
  • In tema di accertamenti fondati su operazioni inesistenti, la regolarità formale della contabilità e l’avvenuto pagamento delle fatture non bastano da soli a dimostrare la reale esistenza delle operazioni o la deducibilità dei costi, specie quando l’Ufficio abbia indicato presunzioni specifiche contrarie.
  • Quando le fatture contestate sono generiche, la parte che ne invoca la deducibilità deve fornire elementi idonei a dimostrare certezza, inerenza e determinabilità del costo; il giudice non può limitarsi a formule apodittiche o a rinvii generici alla decisione penale.
  • La sentenza penale assolutoria può essere considerata nel processo tributario, ma il giudice deve indicarne e valutarne concretamente i presupposti fattuali, senza attribuirle un valore automaticamente decisivo e senza fondarsi soltanto su elementi formali della contabilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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