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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35119/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 settembre 2025 della Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla destinazione a terzi della droga rinvenuta, sostenendo in sostanza che la detenzione fosse per uso personale. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano quelle d’appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata. In particolare, erano stati considerati il rinvenimento di hashish e marijuana, il quantitativo corrispondente a 22 dosi medie di hashish e 25 di marijuana e il frazionamento dell’hashish; erano state inoltre ritenute infondate le giustificazioni difensive, anche per la tardività delle dichiarazioni dell’imputato, le contraddizioni tra le dichiarazioni di due persone e la mancanza di prova della necessità terapeutica della marijuana. Sul diniego delle generiche, la sentenza d’appello aveva valorizzato l’assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo e non adeguatamente rapportato alla motivazione d’appello, che aveva valutato complessivamente pluralità e tipologia delle sostanze, dosi ricavabili e confezionamento, insieme agli ulteriori elementi del caso. La Corte ha ribadito che il solo dato ponderale, anche superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dall’assenza di elementi positivi, e il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificarne la concessione. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., non ravvisata assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Con sentenza in data 18.9.2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato Totleben Cosimo responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

    È la disposizione incriminatrice per la quale l’imputato era stato condannato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici sul comma 5.

  • art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione.

    Il superamento dei limiti tabellari non comporta da solo una presunzione di destinazione non personale; il dato quantitativo va apprezzato globalmente insieme agli altri parametri e alle circostanze del fatto.

  • art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

    Il quantitativo superiore al limite tabellare non è prova decisiva isolatamente, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare la destinazione allo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    Con riguardo alla seconda censura, la Corte di merito ha motivato il diniego delle generiche con l'assenza di elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi; dopo la riforma richiamata, la sola incensuratezza dell’imputato non basta a fondarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    All 'inammissibilità del ricorso segue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio o comunque a un uso non esclusivamente personale deve essere accertata mediante una valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non indichi l’immediatezza del consumo.
  • Il solo dato ponderale della sostanza stupefacente, anche se superiore ai limiti tabellari, non determina una presunzione di destinazione non personale né costituisce prova decisiva dello spaccio; può tuttavia assumere valore indiziario e concorrere con gli altri elementi, con maggiore rilevanza al crescere del numero delle dosi ricavabili.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche motivando con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; la sola incensuratezza non è sufficiente a imporne il riconoscimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già formulate in appello senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale

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