Cassazione Civile, Ordinanza n. 18968/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente universitario, ricercatore confermato a tempo pieno con funzioni di dirigente medico in rapporto esclusivo, volta a ottenere l'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 per gli anni dal 2007 al 2010. In primo grado la domanda era stata accolta e le amministrazioni erano state condannate al pagamento di una somma a tale titolo. La corte d'appello ha poi riformato la decisione accogliendo l'appello principale dell'azienda ospedaliera. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello avversario per difetto dei requisiti minimi e per introduzione di domande nuove; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente subordinato il diritto all'indennità alla prova dello svolgimento delle medesime mansioni e funzioni e del possesso della stessa anzianità del pari grado ospedaliero, oltre a vizi motivazionali. L'Università ha proposto ricorso incidentale condizionato, che però non è stato esaminato a seguito del rigetto del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e, comunque, perché la Corte d'appello aveva correttamente verificato d'ufficio la sussistenza del titolo azionato, potendo rilevare le ragioni ostative alla domanda sulla base delle risultanze di causa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo il principio per cui l'indennità di perequazione va quantificata tenendo conto del trattamento spettante al dirigente medico del SSN a parità di incarico e anzianità, secondo la disciplina normativa e contrattuale evolutasi nel tempo; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso il diritto perché il lavoratore non aveva provato di aver svolto attività di dirigente di struttura semplice. Il ricorso incidentale condizionato dell'Università è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata dichiarata inammissibile; la Corte ha affermato che il giudice può e deve verificare d'ufficio il fondamento giuridico della domanda sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi emersi in causa, salvo le eccezioni in senso stretto.
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
Norma posta a base della domanda di indennità di perequazione; la sua applicazione deve avvenire in modo dinamico, tenendo conto dell'evoluzione del sistema di classificazione e del principio di parità di funzioni, mansioni e anzianità.
È stato letto come norma che ha conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento fino all'applicazione del nuovo regime, assicurando nel frattempo la perequazione secondo la normativa previgente e il criterio generale di parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni e anzianità.
art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980
Le corrispondenze tra personale universitario e personale medico vanno interpretate in relazione ai sistemi di classificazione vigenti all'epoca e alla successiva evoluzione ordinamentale e contrattuale.
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato per evidenziare il passaggio dal sistema a due livelli e poi al ruolo unico della dirigenza medica, con differenziazione degli incarichi in base ad anzianità e natura della struttura.
art. 27 CCNL 8 giugno 2000
Richiamato per la disciplina degli incarichi della dirigenza medica e per la commisurazione del trattamento economico alla maggiore o minore responsabilità connessa all'incarico ricoperto.
art. 1 CCNL 5 dicembre 1996
Richiamato per il passaggio dalle qualifiche funzionali alla dirigenza di primo e secondo livello nel regime transitorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
È stato utilizzato per rinviare alla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale già compiuta dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non è rispettato il principio di autosufficienza e se la decisione impugnata si fonda su un controllo officioso del fondamento giuridico della domanda, consentito quando la contestazione riguarda fatti già emersi nel processo e non eccezioni in senso stretto.
- L'indennità di perequazione spettante al personale universitario e ai ricercatori impegnati in attività assistenziale va letta alla luce dell'evoluzione normativa e contrattuale del sistema sanitario, con applicazione dinamica delle corrispondenze tra categorie e qualifiche, senza arrestarsi a una lettura meramente statica delle tabelle di equiparazione.
- Ai fini del diritto all'indennità perequativa, rileva la corrispondenza tra l'incarico effettivamente svolto e quello del personale del SSN posto a raffronto, nonché l'anzianità e il trattamento economico spettante in base alla disciplina contrattuale vigente; la prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico corrispondente resta quindi decisiva.
- In cassazione non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito se la doglianza mira sostanzialmente a una nuova rivalutazione delle prove.
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