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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20629/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa per far dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c., due conferimenti societari compiuti da una ex amministratrice della banca: la conferente aveva trasferito a due società in nome collettivo, da lei costituite con i figli, le proprie quote in due società, con valori dichiarati molto elevati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per insussistenza del requisito soggettivo; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e dichiarato inefficaci i conferimenti, ritenendo sussistenti sia il credito in senso lato della banca, pur non ancora accertato in via definitiva, sia la consapevolezza del pregiudizio in capo alla debitore al momento degli atti dispositivi. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente, insieme ai controricorrenti adesivi, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dei principi sull'interpretazione letterale, sostenendo che non sarebbe sufficiente un credito eventuale o litigioso e che l'orientamento giurisprudenziale estensivo comprimerebbe illegittimamente il diritto di proprietà; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato di verificare la coincidenza tra i fatti oggetto del procedimento amministrativo e quelli alla base dell'azione risarcitoria; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c., assumendo che il giudizio revocatorio dovesse essere sospeso in attesa dell'accertamento del credito, anche per evitare effetti pregiudizievoli sulle spese di lite; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto al requisito soggettivo, contestando che il giudice di merito avesse equiparato conoscenza e mera conoscibilità del fatto generatore di responsabilità e che avesse considerato irrilevante la conoscenza del pregiudizio; 5) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, per asserito divieto di praesumptio de praesumpto e per uso non corretto degli artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale adesivo, affermando la legittimità dell'interpretazione ampia del concetto di credito ai fini dell'azione revocatoria, l'inammissibilità delle censure che miravano a un riesame del merito o non coglievano la ratio decidendi, e la correttezza della valutazione presuntiva compiuta dal giudice d'appello circa la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficaci gli atti di conferimento delle partecipazioni sociali, rigettando il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'art. 2901 c.c., è sufficiente un credito eventuale, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, purché non meramente pretestuoso; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo in quanto la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è dovuta tra giudizio revocatorio e giudizio di accertamento del credito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la Corte territoriale aveva effettivamente accertato la conoscenza del pregiudizio da parte della debitrice, non la mera conoscibilità; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la doglianza sulle presunzioni mirava solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare una reale violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Le spese sono state poste a carico, in solido, della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali adesive in favore della banca, con compensazione integrale tra queste e la ricorrente principale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche in presenza di un credito eventuale o litigioso; non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile. È sufficiente una ragione di credito probabile e non manifestamente pretestuosa, purché sussistano anche i requisiti soggettivi dell'azione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non opera nel rapporto tra giudizio revocatorio e giudizio di accertamento del credito, perché manca un nesso di pregiudizialità tecnica indispensabile e non vi è rischio di conflitto tra giudicati in senso rilevante ai fini della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame deve riguardare un fatto storico principale o secondario decisivo, non la mera valutazione di deduzioni difensive o l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado; la censura è ammissibile solo se si evidenzia che il ragionamento presuntivo si fonda su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 12 Preleggi

    La Corte respinge l'idea che l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 c.c. violi il canone letterale, ritenendo legittima una lettura coerente con la funzione conservativa della norma.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una pretesa compressione del diritto di proprietà, ma la Corte ne esclude la violazione perché l'azione revocatoria non elimina il potere dispositivo in sé, limitandosi a rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la lettura estensiva dell'art. 2901 c.c.; la Corte esclude che tale lettura comporti una compressione costituzionalmente illegittima del diritto di proprietà.

  • art. 2393, secondo comma, c.c.

    Citato come indice fattuale della prevedibilità dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, valorizzato dal giudice di merito per desumere la consapevolezza del pregiudizio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulla sospensione e sulle spese, ma la Corte non ravvisa violazioni, confermando la regolazione delle spese secondo soccombenza e la compensazione tra alcune parti per convergenza di interessi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla sospensione, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Invocato per il principio di economia processuale, ma non idoneo a imporre la sospensione del giudizio revocatorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il "credito" rilevante è anche quello eventuale o litigioso: non occorre che sia già definitivamente accertato, né che sia liquido ed esigibile, purché la pretesa non sia prima facie pretestuosa e risulti plausibile.
  • La sentenza dichiarativa di inefficacia ex art. 2901 c.c. non è titolo esecutivo per il creditore; per procedere all'esecuzione è comunque necessario un autonomo titolo sul credito.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un vero rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica e non opera quando la causa pregiudicata (accertamento del credito) è soltanto logicamente collegata alla revocatoria.
  • Per il requisito soggettivo della revocatoria, il giudice può desumerne la sussistenza anche tramite presunzioni semplici, purché il fatto noto sia grave, preciso e concordante; non è configurabile un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • In cassazione, la censura sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se si indica specificamente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice abbia violato i requisiti legali della presunzione, non quando ci si limiti a prospettare inferenze alternative.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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