Cassazione Penale, Ordinanza n. 13157/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, contestando con un unico motivo il vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. La censura riguardava quindi esclusivamente il diniego della pena sostitutiva, sostenendo l'insufficienza della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo specifico e concreto il diniego della pena sostitutiva, valorizzando: il persistente stato detentivo per altra causa, la particolare gravità del fatto, i numerosi precedenti penali definitivi per reati di diversa natura e il precedente beneficio della detenzione domiciliare poi revocato. Tali elementi sono stati considerati idonei a formulare un giudizio prognostico negativo sulla finalità rieducativa della misura sostitutiva, sul rischio di recidiva e sulla capacità dell'imputato di rispettarne le prescrizioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale base della contestazione del reato in forma continuata.
Norma incriminatrice richiamata per la condotta omissiva finalizzata a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 186 Corte Cost. 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025
Il giudice può respingere la richiesta di pene sostitutive anche valorizzando esclusivamente i precedenti penali, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta e consenta di desumere elementi negativi sulla prognosi rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il diniego può essere fondato anche solo sui precedenti penali dell'imputato, ma la motivazione deve essere specifica, puntuale e concreta e deve evidenziare elementi negativi sulla prognosi rieducativa, sul rischio di recidiva e sulla prevedibile osservanza delle prescrizioni.
- La presenza di una particolare gravità del fatto, di numerosi precedenti penali definitivi e di un precedente beneficio già revocato può legittimare un giudizio prognostico negativo sulla concedibilità della detenzione domiciliare sostitutiva.
- Il ricorso per cassazione che censuri in modo non fondato la motivazione sul diniego di una pena sostitutiva è inammissibile; in tale ipotesi segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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