Cassazione Civile, Ordinanza n. 08220/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate, l’interessato propose opposizione davanti alla Corte d’appello contro la cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione per il recupero coattivo dell’importo. Egli sosteneva che la sanzione fosse divenuta illegittima o comunque sproporzionata perché la disciplina sanzionatoria applicabile era stata successivamente modificata in senso più favorevole dal d.lgs. n. 72 del 2015, che aveva eliminato la cd. quintuplicazione della cornice edittale; tale più mite trattamento, secondo il ricorrente, doveva applicarsi retroattivamente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., rilevando che la questione della retroattività della lex mitior e della misura della sanzione era già stata dedotta nel parallelo giudizio di opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, ancora pendente in cassazione, e non poteva quindi essere riproposta in sede esecutiva. Con il ricorso per cassazione l’interessato denunciava, da un lato, vizi di motivazione per asserita contraddittorietà interna della sentenza impugnata e, dall’altro, violazione dell’art. 615 c.p.c., dell’art. 187-bis TUF e dell’art. 30 l. cost. n. 87 del 1953, sostenendo che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe dovuto consentire la rideterminazione della sanzione anche in sede di opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello. Ha affermato che la questione dell’applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole, pur potendo incidere sulla misura della sanzione, era già deducibile ed era stata effettivamente dedotta nel giudizio di opposizione al provvedimento sanzionatorio, ancora sub iudice; perciò non poteva essere introdotta anche nell’opposizione all’esecuzione, che può riguardare soltanto fatti estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo e non questioni già appartenenti al giudizio di cognizione sulla formazione del titolo. La Corte ha inoltre escluso ogni reale contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che l’affermazione sulla necessità di una nuova valutazione della sanzione nel giudizio ancora pendente non era incompatibile con la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione esecutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-bis d.lgs. n. 58 del 1998
illecito di abuso di informazioni privilegiate
individua la fattispecie sanzionata e la cornice edittale di riferimento, poi invocata dal ricorrente per contestare la misura della sanzione
art. 187-quater d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come norma sul giudizio di opposizione al provvedimento sanzionatorio
art. 187-sexies d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come base della confisca disposta insieme alla sanzione pecuniaria
art. 187-septies, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998
prevede l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla CONSOB
art. 187-octies d.lgs. n. 58 del 1998
regola l’esazione delle sanzioni CONSOB tramite le norme sulla riscossione
opposizione all'esecuzione
consente di far valere solo fatti estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo, non questioni già deducibili nel giudizio di cognizione di formazione del titolo
nullità della sentenza per motivazione manifestamente contraddittoria e illogica
richiamato come parametro della censura motivazionale, poi ritenuta infondata
richiamato per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza
art. 30, comma 3, l. cost. n. 87 del 1953
richiamato per l’efficacia delle norme dichiarate incostituzionali e la loro non applicabilità dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
art. 136 Cost.
evocato indirettamente quale base dell’efficacia generale della declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente in tema di favor rei e successione di leggi nel tempo
norma sul rito camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione non possono essere dedotte questioni che attengono alla validità, alla misura o all’applicazione del titolo esecutivo quando tali questioni erano già deducibili nel giudizio di cognizione volto alla formazione del titolo ed erano state in esso effettivamente prospettate.
- L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile solo per fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto al titolo esecutivo; non è uno strumento per riaprire il merito della pretesa già contestata nel giudizio principale.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma può incidere sui giudizi pendenti, ma non legittima la duplicazione delle stesse censure in un separato giudizio esecutivo se la questione è già sub iudice nel processo di cognizione relativo al titolo.
- La motivazione non è contraddittoria quando la Corte distingua tra una valutazione destinata al giudizio ancora pendente sulla sanzione e l’inammissibilità di una successiva opposizione esecutiva avente il medesimo oggetto sostanziale.
- In presenza di un titolo non ancora definitivo ma già esecutivo, la tutela esecutiva non può trasformarsi in una "finestra" sulla cognizione del diritto azionato, pena la violazione del ne bis in idem e della certezza del diritto.
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