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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13696/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di quote di una s.r.l. stipulata nel 1997 tra un padre e i tre figli. Il padre ha sostenuto che il trasferimento fosse solo apparente, deducendo il prezzo simbolico, il mancato pagamento del corrispettivo, la totale estraneità dei presunti cessionari alla vita sociale dopo l'atto e, soprattutto, l'esistenza di una scrittura privata coeva sottoscritta da tutte le parti, letta come controdichiarazione attestante la simulazione assoluta. I giudici di merito hanno accolto la domanda e dichiarato simulato l'atto. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato l'accordo simulatorio contestuale sulla base della mancata contestazione e delle dichiarazioni rese dagli altri figli, non opponibili nei suoi confronti; ha inoltre cercato di introdurre in cassazione la questione della propria incapacità naturale al momento dell'atto e della sottoscrizione della controdichiarazione, richiamando una sentenza penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso principale inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge sulla simulazione, in realtà sollecitava un nuovo esame del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito. È stato valorizzato che la Corte d'appello aveva accertato, in fatto, l'esistenza di una controdichiarazione sottoscritta anche dalla ricorrente, idonea a dimostrare la simulazione assoluta della cessione, e che il ricorso non poteva rimettere in discussione tale apprezzamento. È stata inoltre dichiarata inammissibile la nuova questione relativa alla capacità naturale della ricorrente, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata dimostrata la sua rituale introduzione nei gradi di merito. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come norma sulla simulazione; la Corte non ne rivede la portata, ma rileva che il motivo non denuncia una reale violazione di legge bensì mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato come norma sulla prova della simulazione; la Corte osserva che la censura è inammissibile perché pretende una diversa valutazione delle prove e introduce questioni nuove.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è formalmente incanalata nel vizio di violazione di legge, ma in concreto viene qualificata come richiesta di riesame del merito, quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove: se la decisione di merito ha accertato in fatto la simulazione sulla base di una controdichiarazione o di altri elementi probatori, il ricorso che mira solo a sovvertire tale valutazione è inammissibile.
  • La controdichiarazione sottoscritta dalle parti del negozio può assumere rilievo decisivo quale prova dell'accordo simulatorio e dell'assenza di effettiva volontà traslativa, salvo che il ricorso indichi specifiche violazioni di legge e non una mera diversa lettura del compendio probatorio.
  • Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come ritualmente introdotte nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Quando il ricorso principale è rigettato o dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTrasazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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