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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per essersi allontanato ingiustificatamente dalla sede di lavoro, utilizzando il mezzo di servizio, in una vicenda ritenuta dall'ente riconducibile alla falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva rigettato la domanda di illegittimità del recesso, ritenendo coperto da giudicato l'accertamento dell'addebito e della sua sussumibilità nell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, e giudicando non decisivi gli elementi valorizzati dal primo giudice per escludere la proporzionalità della sanzione. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., 55 quater d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da Corte cost. n. 123/2020, 7 e 18 l. n. 300/1970, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato alla fattispecie un automatismo espulsivo incompatibile con la pronuncia costituzionale e che avesse trascurato circostanze attenuanti quali l'assenza di precedenti disciplinari, la documentazione medica relativa a una particolare fragilità e la mancata incidenza di un danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse attenuta all'orientamento secondo cui, pur in presenza di una fattispecie disciplinare tipizzata, resta necessario verificare in concreto la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'inadempimento e alle circostanze del caso, in linea con il superamento degli automatismi espulsivi. Le doglianze del ricorrente sono state considerate una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato come parametro della responsabilità disciplinare e della proporzionalità della sanzione.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in relazione alla legittimità del recesso per giusta causa nel contesto disciplinare.

  • art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001

    La fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio va letta senza automatismi espulsivi, dovendo restare ferma la verifica della proporzionalità in concreto della sanzione.

  • Corte cost. n. 123/2020

    È richiamata per escludere che la tipizzazione della condotta disciplini un automatismo espulsivo e per richiedere una valutazione concreta della sanzione.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato quale norma generale sul procedimento disciplinare nel lavoro.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato nel quadro delle tutele contro il licenziamento illegittimo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Anche quando una condotta disciplinare è tipizzata dalla legge, il giudice deve sempre verificare in concreto la proporzionalità della sanzione espulsiva in relazione alla gravità dell'inadempimento e alle circostanze del caso.
  • La tipizzazione normativa della condotta non legittima un automatismo nel licenziamento: l'interprete deve evitare letture che annullino il giudizio di adeguatezza della sanzione alla luce dei principi costituzionali.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; è censurabile solo un vizio di legge o una reale omissione di fatto decisivo, non la diversa lettura delle prove.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è un apprezzamento riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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