Cassazione Civile, Ordinanza n. 14050/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha statuito nel merito dei due motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese e ha escluso i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva accolto solo in parte l'appello di una cooperativa sociale contro una decisione di primo grado, condannandola al pagamento in favore della lavoratrice di una somma di € 3.706,39 oltre accessori, con parziale compensazione delle spese. La cooperativa proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la rinuncia era intervenuta a seguito di conciliazione tra le parti. La lavoratrice, a sua volta, accettava espressamente la rinuncia nel medesimo atto, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte rileva che non sussistono le condizioni per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e può regolare le spese secondo gli accordi intervenuti tra le parti o dichiarare che nulla è dovuto.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente consolida l'effetto estintivo del processo di cassazione.
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