Cassazione Civile, Ordinanza n. 13891/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico in data 24 novembre 2022 per presunta falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, nonché per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, ai sensi dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25 del CCNL di comparto. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto l’impugnazione del lavoratore, ritenendo non provata la condotta contestata nella sua componente oggettiva e, comunque, non dimostrato il dolo richiesto dalla norma, potendo il comportamento derivare anche da errore di rilevazione dell’orario o mera distrazione. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 e sostenendo che, dalle risultanze istruttorie, la condotta sarebbe stata provata sia sul piano oggettivo sia soggettivo, dovendosi ravvisare un intento doloso idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento in fatto compiuti dalla Corte d’appello sulla sussistenza della condotta addebitata. La ricorrente, inoltre, non aveva specificamente censurato la concorrente affermazione dei giudici di merito circa l’insussistenza del dolo, elemento ritenuto centrale dall’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 per sanzionare condotte fraudolente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è richiamata come norma che sanziona condotte di falsa attestazione della presenza in servizio o assenza ingiustificata, richiedendo un intento fraudolento/doloso; non è sufficiente una diversa lettura della prova se manca la dimostrazione del profilo soggettivo richiesto.
art. 25 CCNL di comparto
È indicato come ulteriore base contrattuale della contestazione disciplinare, senza specifiche interpretazioni autonome nel provvedimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
l. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma di inserimento del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta o l’interpretazione della norma; non è configurabile quando, sotto tale etichetta, si miri a rimettere in discussione l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, chi deduce la violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata e svolgere argomentazioni puntuali che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e la regola giuridica applicabile; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Quando la disciplina sanzionatoria richiede un intento fraudolento o doloso, il ricorrente deve censurare in modo specifico anche l’accertamento del giudice di merito sul profilo soggettivo; la sola contestazione dell’elemento oggettivo non basta a scardinare la decisione.
- La rivalutazione del materiale istruttorio, della documentazione e delle testimonianze non può essere richiesta alla Corte di cassazione sotto forma di violazione di legge, perché attiene al merito e non al controllo di legittimità.
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