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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13878/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un ente locale e alcuni lavoratori addetti, in diversi periodi e con non continuità, a mansioni come autista, conducente di autobus, giardiniere e manutentore. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, ha negato la conversione a tempo indeterminato per il divieto previsto dall'art. 36 del medesimo decreto e ha riconosciuto un risarcimento parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010. Il Comune ha ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto dei principi delle precedenti ordinanze rescindenti; omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'iter procedurale regionale e comunale di approvazione dei progetti e di selezione dei lavoratori; violazione della clausola 2 dell'Accordo quadro e della direttiva 1999/70/CE, assumendo che i rapporti fossero inseriti in programmi di formazione e inserimento lavorativo; violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo che i contratti rispondessero a progetti finanziati dalla Regione e non a esigenze permanenti dell'ente. I lavoratori hanno a loro volta proposto ricorso incidentale/successivo sulle spese, deducendo la violazione del principio di soccombenza per la compensazione parziale operata dalla Corte territoriale e censurando la liquidazione delle spese per la fase decisionale, sia per la mancata applicazione dell'aumento per pluralità di parti sia per la riduzione del 30%.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il ricorso principale e quello successivo/incidentale e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi delle precedenti ordinanze rescindenti: la mera riconducibilità dei contratti a progetti regionali finalizzati all'occupazione non basta a integrare una causale temporanea o a sottrarre i rapporti alla disciplina dell'Accordo quadro, e non risultava accertato alcuno specifico scopo di formazione iniziale o apprendistato. La Corte ha inoltre affermato che il richiamo a selezioni, graduatorie e contratti privatistici è irrilevante se non dimostra una causale temporanea concreta. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione globale della soccombenza compiuta nel giudizio di rinvio, e ha escluso la sindacabilità in cassazione della scelta di applicare o meno riduzioni e aumenti tariffari entro i limiti del D.M. n. 55 del 2014, in assenza di violazione dei minimi o dei massimi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; la censura del Comune è stata respinta perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi rescindenti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del vizio di violazione dell'art. 384 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto non incideva sulla necessaria verifica della causale temporanea concreta.

  • clausola 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La deroga al regime dell'Accordo quadro richiede l'effettiva ricorrenza, in concreto, di programmi specifici di formazione professionale iniziale o apprendistato; non basta un generico richiamo a finalità occupazionali.

  • clausola 5 lett. a) della Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro)

    La finalità di promozione dell'occupazione non costituisce di per sé ragione oggettiva idonea a escludere le tutele contro l'abuso nella reiterazione di contratti a termine.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Il ricorso al tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato richiede una causale temporanea e il rispetto della disciplina antiabuso; in mancanza, opera la nullità del termine, ma resta fermo il divieto di conversione.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La causale del termine va verificata in concreto e non sulla sola astratta riconducibilità del rapporto a un progetto regionale.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    È stato richiamato quale criterio di liquidazione del risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 335 c.p.c.

    Ha giustificato la riunione del ricorso successivo al ricorso principale.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato invocato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte ha ribadito che la regolazione delle spese segue l'esito globale del processo.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014

    Gli aumenti per pluralità di parti entro i parametri tariffari non sono sindacabili in cassazione se non risultano violati i limiti massimi.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014

    La riduzione per pluralità di parti con medesima posizione processuale non è censurabile in cassazione se resta nei limiti tariffari minimi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato nella successiva ordinanza di correzione: la fase incidentale di sospensione non comporta autonoma liquidazione delle spese, che restano assorbite nella decisione finale.

Massime di principio

  • Nel lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità del termine non può essere affermata per la sola appartenenza del rapporto a un progetto pubblico o regionale: occorre la verifica in concreto della causale temporanea che giustifica il ricorso al tempo determinato.
  • Le finalità di politica occupazionale o di sostegno all'occupazione non valgono, da sole, come ragione oggettiva per sottrarre i rapporti alla disciplina antiabuso sui contratti a termine; tali finalità devono comunque essere perseguite nel rispetto delle regole interne e un rapporto a tempo indeterminato sarebbe, in linea generale, strumento più coerente con esigenze stabili.
  • L'eccezione relativa ai programmi specifici di formazione o apprendistato richiede un accertamento concreto sullo scopo formativo del rapporto; il mero richiamo formale alla normativa o a progetti occupazionali è insufficiente e, se i contratti sono reiterati per anni, può risultare persino incoerente con la pretesa finalità formativa.
  • Nel giudizio di rinvio, la valutazione delle spese va compiuta in relazione all'esito globale della lite; il giudice può compensare anche solo parzialmente le spese e tenere conto della soccombenza reciproca, senza dover frammentare la regolazione per singola fase se la decisione finale esprime correttamente l'assetto complessivo delle posizioni.
  • In tema di liquidazione dei compensi professionali secondo il D.M. n. 55 del 2014, la determinazione del giudice entro i limiti minimi e massimi tariffari rientra nel suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in cassazione solo perché manca una specifica motivazione sull'applicazione o meno degli aumenti o delle riduzioni previsti dalla tariffa, salvo violazione dei limiti tariffari stessi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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