Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13882/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un ente locale con diversi lavoratori per attività come trasporto scolastico, manutenzione, igiene ambientale, verde urbano e altre mansioni analoghe, nell’ambito di progetti comunali collegati a una legge regionale sui programmi di sviluppo e occupazione. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, ha negato la conversione a tempo indeterminato per il divieto dell’art. 36 del medesimo decreto e ha liquidato un risarcimento parametrato all’art. 32, co. 5, l. n. 183 del 2010, oltre a regolare le spese con compensazione parziale e applicazione di riduzioni per pluralità di parti. Il Comune ha ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’iter procedurale regionale e comunale di selezione e stipula; violazione della clausola 2 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per asserita sottrazione dei rapporti alla disciplina eurounitaria perché inseriti in programmi di formazione/inserimento lavorativo; violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro per sostenere la legittimità dei termini e l’assenza di esigenze permanenti. I lavoratori, con ricorso successivo incidentale, hanno contestato la regolazione delle spese di lite, sostenendo che in rinvio la domanda di conversione non fosse più proposta e che non vi fosse soccombenza tale da giustificare la compensazione parziale; hanno inoltre censurato la mancata applicazione dell’aumento per pluralità di parti e la riduzione del 30% nella liquidazione. In un successivo procedimento di correzione di errore materiale, i ricorrenti hanno chiesto di rettificare l’ordinanza sulle spese per la fase ex art. 373 c.p.c., deducendo che non vi fosse stata espressa statuizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi già fissati in sede rescindente: la semplice riconducibilità dei contratti a progetti regionali e la finalità occupazionale non bastano a dimostrare una causale temporanea idonea a legittimare i termini; la disciplina interna e quella eurounitaria richiedono una verifica concreta dell’effettiva temporaneità delle esigenze e, in mancanza, opera il divieto di conversione ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 con tutela risarcitoria. Ha inoltre respinto le censure dei lavoratori sulle spese, affermando che il giudice del rinvio deve considerare l’esito globale della lite e può compensare parzialmente; la domanda di conversione, pur non più riproposta, era stata comunque oggetto della complessiva valutazione di soccombenza. Quanto alla liquidazione dei compensi, la Corte ha ribadito che, nei limiti dei minimi e massimi tariffari, il giudice di merito gode di discrezionalità non sindacabile in cassazione, salvo superamento dei limiti o specifiche anomalie. Nel successivo procedimento di correzione di errore materiale, la Corte ha rigettato la richiesta, ritenendo che la compensazione delle spese del giudizio di legittimità ricomprendesse implicitamente anche la fase incidentale ex art. 373 c.p.c. e che nel procedimento di correzione non si liquidano spese.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La censura per violazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione è stata ritenuta infondata, poiché la Corte di rinvio aveva fatto corretta applicazione dei principi rescindenti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto non è stato accolto, non essendo ravvisata l’inosservanza del dictum rescindente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame del fatto decisivo non è stato ravvisato, perché il rispetto delle procedure regionali non incideva sul punto decisivo della causale temporanea concreta.

  • clausola 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La deroga per programmi specifici di formazione o apprendistato richiede una verifica concreta e non può fondarsi su meri richiami alla finalità occupazionale o alla pubblica utilità dei lavori.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Le finalità di politica occupazionale non escludono la tutela contro l’abuso del termine se non sono perseguite nel rispetto della disciplina interna e della causalità/temporaneità delle assunzioni.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato la conversione è esclusa; in caso di illegittimità del termine resta la tutela risarcitoria, previa verifica concreta della causale temporanea.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La legittimità del termine va verificata in concreto, non essendo sufficiente la mera riconducibilità astratta del rapporto a un progetto o programma.

  • art. 32, co. 5, l. n. 183 del 2010

    È stato confermato l’uso di tale parametro per la liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza complessiva del processo; il giudice del rinvio può compensare in tutto o in parte in base all’esito finale della lite.

  • art. 4, co. 2, D.M. n. 55 del 2014

    Gli aumenti per pluralità di parti, entro i limiti tariffari, non sono sindacabili se restano nei parametri previsti dalla tariffa.

  • art. 4, co. 4, D.M. n. 55 del 2014

    La riduzione per pluralità di parti non può operare nelle fasi in cui le posizioni processuali sono autonome; tuttavia il vizio non è censurabile se non si supera la soglia tariffaria minima.

  • art. 373 c.p.c.

    La fase di sospensione dell’efficacia esecutiva è provvisoria e le spese sono regolate dalla Cassazione nell’ambito del giudizio di legittimità complessivo.

  • artt. 287-288 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c.

    Nel procedimento di correzione di errore materiale non si liquida il compenso, perché non vi è una vera soccombenza.

Massime di principio

  • Nei contratti a termine della pubblica amministrazione la legittimità del termine va verificata in concreto: la mera riconducibilità formale del rapporto a un progetto, programma o legge regionale non basta se non emerge una causale temporanea specifica e attuale.
  • La finalità di favorire l’occupazione o di dare attuazione a programmi di inserimento lavorativo non costituisce di per sé ragione oggettiva idonea a elidere la disciplina antiabuso sui contratti a termine; tali finalità devono comunque conformarsi alle regole interne e unionale sulla temporaneità delle esigenze.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’illegittimità del termine non comporta conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma tutela risarcitoria secondo i parametri normativi applicabili.
  • Il giudice di rinvio deve valutare la soccombenza con riferimento all’esito globale del processo e non alle singole fasi isolate; può quindi compensare parzialmente le spese anche quando una domanda non sia stata riproposta in rinvio, se essa è rimasta parte della complessiva vicenda contenziosa.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i minimi e massimi tariffari è in linea di principio insindacabile in cassazione; l’obbligo di motivazione nasce solo quando il giudice si discosta dai limiti o adotta scostamenti non previsti dalla tariffa.
  • Le riduzioni e gli aumenti tariffari per pluralità di parti o questioni comuni operano entro la cornice normativa e non sono di per sé censurabili in legittimità se non determinano il superamento dei limiti tariffari o una violazione del criterio legale di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.