Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, previa sospensione della relativa efficacia, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva annullato i provvedimenti comunali di annullamento in autotutela degli atti certificativi dell’agibilità, il successivo annullamento della SCIA per attività ricettiva extralberghiera e il conseguente provvedimento camerale inibitorio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di primo grado aveva riguardato: l’annullamento in autotutela, da parte del Comune di Tropea, degli atti certificativi dell’agibilità di alcune unità immobiliari; l’annullamento della SCIA presentata per l’esercizio di un’attività ricettiva extralberghiera nelle medesime unità; e il conseguente divieto della Camera di commercio di svolgere l’attività. Il TAR aveva accolto i ricorsi dei proprietari e dell’operatore interessato, rilevando carenza di istruttoria e motivazione e mancato rispetto dei presupposti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché le difformità edilizie non erano state previamente e definitivamente accertate. Il promissario acquirente, autore dell’esposto che aveva avviato il procedimento e costituito in primo grado quale asserito controinteressato, ha appellato la sentenza chiedendone la riforma e la sospensione dell’efficacia. Ha dedotto: errore nella valutazione dell’istruttoria, violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, anche in relazione all’inefficacia di una concessione in sanatoria per mancanza dell’autorizzazione paesaggistica; sussistenza dei presupposti per l’esercizio tardivo dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis; errore e violazione dell’art. 67 d.P.R. 380/2001 quanto alla mancanza del certificato di collaudo statico. Gli appellati hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad appellare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio con sentenza semplificata, dichiarando l’appello inammissibile per difetto sia di legittimazione sia di interesse. Il promissario acquirente non era destinatario dei provvedimenti impugnati e il preliminare di compravendita, quale rapporto obbligatorio di diritto privato, non gli attribuiva una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio dei poteri edilizi e di autotutela, che incidono direttamente sulla posizione del proprietario. Gli effetti del potere amministrativo sul promissario acquirente erano solo indiretti e rilevanti esclusivamente nel rapporto civilistico con il promittente venditore. Per tale ragione egli non era neppure un controinteressato sostanziale nel giudizio di primo grado, ma un mero interventore ad opponendum, privo di legittimazione autonoma a proporre appello ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.a. Anche l’esposto presentato non era sufficiente a fondare legittimazione o qualità di controinteressato, mancando un ulteriore elemento qualificante, quale la vicinitas. L’accesso agli atti concesso dal Comune e la notifica del ricorso di primo grado non avevano efficacia costitutiva di una posizione giuridica qualificata. È stato inoltre escluso l’interesse ad agire, poiché l’utilità perseguita consisteva soltanto nel rafforzare la posizione dell’appellante in un parallelo giudizio civile relativo all’inadempimento del preliminare. Tale utilità era mediata, indiretta, non immediata e non attuale; il processo amministrativo non può essere utilizzato come strumento ancillare di una controversia privata. Le spese del grado sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita nel merito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    possibili profili di inammissibilità dell’appello in relazione alle condizioni dell’azione

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti, prima della decisione, i profili di rito rilevati d’ufficio.

  • art. 102, comma 2, c.p.a.

    privo di legittimazione a proporre appello

    L’appello è riservato alle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado, nonché ai soggetti legittimati secondo le regole processuali; il mero interventore ad opponendum non titolare di una posizione autonoma non può proporlo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    condizioni di esercizio del potere di autotutela

    È richiamato quale parametro di legittimità dei provvedimenti comunali, ma il Consiglio di Stato non ne esamina il merito perché dichiara l’appello inammissibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990

    È stato dedotto dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione, senza esame nel merito per il difetto delle condizioni dell’azione.

  • art. 67 d.P.R. 380/2001

    Travisamento dei fatti in ordine alla mancanza del certificato di collaudo statico

    È stato indicato come parametro della censura relativa al collaudo statico, non esaminata per l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il promissario acquirente di un immobile, in forza del solo contratto preliminare di compravendita, non è titolare di un interesse legittimo rispetto ai provvedimenti amministrativi edilizi o di agibilità che incidono direttamente sulla posizione del proprietario; gli effetti su di lui sono indiretti e rilevano nel rapporto civilistico con il promittente venditore.
  • Il rapporto obbligatorio di diritto privato intercorrente con il titolare della posizione giuridica direttamente incisa dal potere amministrativo non attribuisce, di per sé, legittimazione autonoma all’impugnazione del provvedimento né qualifica di controinteressato sostanziale nel giudizio promosso da altri.
  • Il promissario acquirente può partecipare al giudizio amministrativo, in presenza dei relativi presupposti, soltanto quale interventore adesivo dipendente, ad adiuvandum o ad opponendum, a sostegno di una posizione giuridica autonoma altrui; tale intervento non gli consente di proporre autonomamente appello.
  • La mera presentazione di un esposto o di una segnalazione diretta a sollecitare l’esercizio di poteri amministrativi non fonda, da sola, né un interesse legittimo né la qualità di controinteressato nel successivo giudizio; occorre un distinto elemento qualificante e autonomo, come la vicinitas.
  • L’interesse ad agire nel processo amministrativo deve essere concreto, immediato e attuale. Non è sufficiente un’utilità meramente mediata consistente nel rafforzare la posizione del soggetto in una parallela controversia di diritto privato, poiché il processo amministrativo non può essere utilizzato quale strumento ancillare di tale controversia.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.