Cassazione Civile, Ordinanza n. 07222/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, di rapporti di lavoro agricolo denunciati ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti e della conseguente fruizione di prestazioni previdenziali. Il tribunale aveva accolto le domande dei lavoratori ritenendo che irregolarità contabili, amministrative e gestionali dell'azienda non potessero riflettersi sulla posizione del singolo lavoratore in assenza di prova del lavoro fittizio, e aveva valorizzato l'iscrizione negli elenchi e la mancanza di contestazione effettiva dell'ente. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'INPS ritenendo che, dopo il disconoscimento del rapporto da parte dell'ente, gravasse sui lavoratori la prova del rapporto subordinato, della sua durata e dell'effettivo svolgimento di almeno 51 giornate lavorative, reputando insufficienti le prove testimoniali e ravvisando indizi di rapporti fittizi. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato esame dell'eccezione di non contestazione e per l'asserita irrilevanza del verbale ispettivo dell'azienda nei loro confronti; 2) omessa pronuncia sulla questione della tardività del disconoscimento dei rapporti di lavoro, che sarebbe intervenuto oltre cinque anni dal versamento contributivo; 3) vizio motivazionale e violazione degli artt. 155, 116 e 2697 c.c. per la valutazione asseritamente illogica delle prove testimoniali; 4) violazione degli artt. 246 e 421 c.p.c. per avere la corte ritenuto inutilizzabili i testi perché interessati alla controversia, in quanto coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione di agevolazione probatoria, ma tale funzione viene meno quando l'INPS disconosca il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; in tal caso il lavoratore deve provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto, sicché non era configurabile il lamentato vizio sul principio di non contestazione, anche perché i fatti asseritamente non contestati non erano stati specificamente indicati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica indicazione della sua deduzione nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la reale ratio della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva escluso i testimoni per incapacità ex art. 246 c.p.c., ma li aveva ritenuti scarsamente attendibili in ragione del loro coinvolgimento nel medesimo accertamento ispettivo e del loro interesse a confutare l'esito dell'ispezione. Non essendovi difese scritte dell'INPS, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La censura di non contestazione non è fondata quando il ricorrente non indichi specificamente i fatti asseritamente non contestati; in presenza del disconoscimento del rapporto da parte dell'ente, resta a carico del lavoratore la prova del rapporto dedotto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
I motivi che prospettano omesso esame o omessa pronuncia sono inammissibili se non specificano adeguatamente il fatto decisivo o la sede processuale della questione dedotta in appello.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la concreta motivazione della sentenza di merito.
Dopo il disconoscimento del rapporto da parte dell'INPS, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro.
La corte d'appello non ha applicato un giudizio di incapacità a testimoniare, ma ha valutato l'attendibilità dei testi alla luce del loro interesse nella controversia.
Il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della valutazione di inattendibilità dei testimoni.
art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993
Attribuisce all'INPS il potere di disconoscere il rapporto di lavoro agricolo; una volta esercitato tale potere, viene meno la funzione agevolatrice dell'iscrizione negli elenchi.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi ha una funzione di agevolazione probatoria, ma tale funzione cessa quando l'ente previdenziale disconosca il rapporto di lavoro in base al potere di controllo attribuitogli dalla legge.
- In caso di disconoscimento del rapporto agricolo da parte dell'INPS, il lavoratore che agisca per la reiscrizione o per le prestazioni consequenziali deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
- La censura di violazione del principio di non contestazione è inammissibile o infondata se non vengono indicati con precisione i fatti che si assumono non contestati e la loro rilevanza decisiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa pronuncia o vizio motivazionale deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se attacca una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- La valutazione di inattendibilità dei testimoni è distinta dal giudizio di incapacità a testimoniare: il giudice di merito può apprezzare la minore credibilità delle deposizioni ove i testi risultino coinvolti o interessati all'esito dell'accertamento contestato.
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