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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33211/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'usucapione e riconosciuto la proprietà dei resistenti sulle porzioni immobiliari. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda alcune porzioni immobiliari site in Solto Collina (BG), per le quali una parte aveva dedotto di averle possedute e utilizzate per oltre vent'anni in modo tale da maturarne l'usucapione, mentre i controinteressati avevano chiesto l'accertamento della loro proprietà esclusiva e il rilascio dei beni. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'usucapione in favore della convenuta; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, accogliendo la domanda di accertamento della proprietà dei titoli e respingendo la riconvenzionale di usucapione. La ricorrente ha proposto otto motivi: con i primi si doleva della ritenuta insufficienza, ai fini dell'usucapione, di attività quali lo sfalcio dell'erba, l'uso di una stalla e la coltivazione del fondo, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto essere valutati come possesso uti dominus e contestando il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione; con altri motivi lamentava nullità o apparenza della motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'erroneo riferimento a una pretesa detenzione e alla mancata prova dell'interversione del possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi centrali e inammissibili quelli che miravano a una rivalutazione del merito, osservando che le attività descritte non erano idonee, da sole, a dimostrare un possesso esclusivo e inequivoco uti dominus, e che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era mancante né apparente.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Per usucapire è necessario un possesso continuato, pacifico e pubblico per il tempo previsto dalla legge; attività come sfalcio dell'erba o coltivazione, se isolate, non bastano a dimostrare il possesso uti dominus.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso richiede un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale; la mera attività materiale compatibile con tolleranza o titolo convenzionale non integra di per sé possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    L'eventuale detenzione non si converte in possesso senza prova dell'interversione; tuttavia, nel caso concreto il richiamo alla detenzione è stato considerato meramente ad abundantiam e non decisivo.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando, anche se concisa, espone gli elementi decisivi e l'iter logico della decisione; non è richiesta la confutazione di ogni singolo argomento o prova.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il contenuto della motivazione può essere sintetico purché chiaro e coerente; la sentenza non è nulla se rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può fondare il convincimento sulle risultanze istruttorie selezionate come più significative; non viola la norma se richiama solo alcune deposizioni senza menzionarle tutte, quando il fatto sia comunque emerso dagli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'usucapione incombe su chi la invoca, che deve dimostrare un possesso esclusivo, pieno e idoneo per il tempo richiesto.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare violazioni di legge, ma non per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza richiede una reale mancanza o apparenza della motivazione, non una motivazione concisa o non condivisa dalla parte.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente censurare la selezione delle prove o chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione di un immobile, l'onere di provare il possesso utile grava integralmente su chi invoca l'acquisto a titolo originario, dovendo essere dimostrato un comportamento di fatto inequivocabilmente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non una mera attività materiale compatibile con tolleranza o titolo diverso.
  • Attività come sfalcio dell'erba, rimozione di fogliame o coltivazione del fondo non sono, di per sé sole, sufficienti a provare il possesso uti dominus, salvo che siano accompagnate da ulteriori elementi univoci, quali opere o condotte che escludano l'altrui godimento del bene.
  • La prova dell'usucapione non può fondarsi su una lettura atomistica o isolata di singole deposizioni: il giudice di merito può selezionare le risultanze ritenute più significative, purché esponga un percorso logico coerente e non apparente.
  • Il vizio di motivazione in Cassazione sussiste solo se la sentenza sia realmente priva di motivazione o meramente apparente; non basta che la motivazione sia sintetica, né che la parte dissenta dalla valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specifico e discusso; non consente una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il richiamo alla detenzione e all'interversione del possesso è irrilevante quando la decisione di merito abbia già escluso, in modo sufficiente, la prova di un possesso esclusivo e pieno idoneo a usucapire.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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