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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39077/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna - resa in parziale riforma della decisione di primo grado e con rideterminazione delle pene in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in appello) - contestando principalmente: per Adams, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi nella determinazione della pena concordata; per Alì Sulaiman, la nullità e mancanza di motivazione sulla responsabilità penale, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenze documentali (mancanza di verbali di inizio/fine, luogo di registrazione, deposito della perizia trascrittiva, consenso all'acquisizione di informative e atti), la genericità della chiamata in correità e la connessione della confisca alla ipotetica illegittimità delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Adams: il ricorso è inammissibile perché il patteggiamento in appello (art. 599-bis introdotto dalla legge n.103/2017) limita la cognizione del giudice di legittimità e esclude l'obbligo per il giudice di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre la contestazione generica sulla misura della pena concordata è inammissibile salvo il caso di illegalità. Per Alì Sulaiman: le censure sulle intercettazioni sono state ritenute, in massima parte, inammissibili o manifestamente infondate (problemi di verbali e documentazione non dimostrati, utilizzo delle trascrizioni autorizzate per consenso delle parti, utilizzabilità delle captazioni registrate con impianti della Procura anche se l'ascolto/trascrizione avviene in locali diversi; mancata indicazione dell'incidenza dell'eventuale esclusione di singole intercettazioni sul complesso probatorio; identificazione attraverso riscontri multipli e riconoscimento vocale ritenuti sufficienti). È stata confermata la utilizzabilità delle prove ritenute decisive e imposta la rifusione delle spese ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    reintroduzione del patteggiamento in appello

    l'accoglimento della richiesta di patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice di legittimità: quest'ultimo non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su questioni già rinunciate dall'imputato

  • art. 129 c.p.p.

    norma sulle cause di proscioglimento: quando l'imputato rinuncia con il patteggiamento in appello la verifica di queste condizioni non è richiesta dal giudice d'appello e non può essere oggetto di sindacato di legittimità limitato

  • artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norme sostanziali contestate con riguardo ai reati di associazione o concorso e al regime sanzionatorio degli stupefacenti applicati ai condannati

  • art. 268 c.p.p.

    prevede casi tassativi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte chiarisce che l'inutilizzabilità si applica solo nelle ipotesi previste da questa norma e non per ogni irregolarità formale dei verbali

  • art. 267 c.p.p.

    riguarda la durata complessiva dell'attività autorizzata per le singole utenze; l'irregolare indicazione di inizio/fine nei verbali non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni

  • art. 271 c.p.p.

    non prevede sanzione di inutilizzabilità per la 'remotizzazione' delle operazioni di ascolto o verbalizzazione; la registrazione deve essere stata effettuata con impianti della Procura

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    le irregolarità formali nella tenuta dei nastri e dei verbali delle intercettazioni non determinano necessariamente l'inutilizzabilità delle captazioni legittimamente effettuate

  • art. 616 c.p.p.

    consente l'imposizione delle spese processuali e di una somma a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità manifesta; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 56

    ha reintrodotto la possibilità di patteggiamento in appello e modificato il perimetro della cognizione del giudice d'appello e di legittimità nelle materie interessate

Massime di principio

  • Se il condannato accetta il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), le censure relative a cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alcune nullità formali diventano inammissibili in cassazione per limitazione della cognizione
  • Le contestazioni generiche sulla misura della pena concordata sono inammissibili: il patto processuale sulla pena non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione salvo che sia manifestamente illegale
  • Le intercettazioni non sono automaticamente inutilizzabili per irregolarità formali nei verbali di inizio/fine: l'inutilizzabilità è circoscritta ai casi tassativi indicati dall'art. 268 c.p.p.; il ricorrente deve dimostrare l'effettiva incidenza probatoria dell'atto da escludere
  • La registrazione deve essere avvenuta con impianti della Procura perché le captazioni siano pienamente utilizzabili; l'ascolto, la trascrizione e la riproduzione possono avvenire in locali diversi (polizia giudiziaria) senza che ciò comporti automaticamente l'inutilizzabilità
  • Il consenso delle parti all'acquisizione di perizie trascrittive o di materiale informatico consolida la utilizzabilità di tali documenti: contestazioni tardive o generiche sull'effettivo deposito sono inidonee a compromettere le prove
  • In caso di doglianze probatorie è necessario dimostrare concretamente l'incidenza dell'eliminazione di singole fonti sul complesso probatorio; altrimenti la censura è manifestamente infondata
  • Le questioni introdotte per la prima volta in cassazione (es. contestazioni non sollevate in sede di merito) risultano spesso inammissibili o inefficaci, salvo che si dimostri rilevante pregiudizio non emendabile

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