Cassazione Penale, Sentenza n. 39077/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna - resa in parziale riforma della decisione di primo grado e con rideterminazione delle pene in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in appello) - contestando principalmente: per Adams, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi nella determinazione della pena concordata; per Alì Sulaiman, la nullità e mancanza di motivazione sulla responsabilità penale, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenze documentali (mancanza di verbali di inizio/fine, luogo di registrazione, deposito della perizia trascrittiva, consenso all'acquisizione di informative e atti), la genericità della chiamata in correità e la connessione della confisca alla ipotetica illegittimità delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Adams: il ricorso è inammissibile perché il patteggiamento in appello (art. 599-bis introdotto dalla legge n.103/2017) limita la cognizione del giudice di legittimità e esclude l'obbligo per il giudice di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre la contestazione generica sulla misura della pena concordata è inammissibile salvo il caso di illegalità. Per Alì Sulaiman: le censure sulle intercettazioni sono state ritenute, in massima parte, inammissibili o manifestamente infondate (problemi di verbali e documentazione non dimostrati, utilizzo delle trascrizioni autorizzate per consenso delle parti, utilizzabilità delle captazioni registrate con impianti della Procura anche se l'ascolto/trascrizione avviene in locali diversi; mancata indicazione dell'incidenza dell'eventuale esclusione di singole intercettazioni sul complesso probatorio; identificazione attraverso riscontri multipli e riconoscimento vocale ritenuti sufficienti). È stata confermata la utilizzabilità delle prove ritenute decisive e imposta la rifusione delle spese ai ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
reintroduzione del patteggiamento in appello
l'accoglimento della richiesta di patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice di legittimità: quest'ultimo non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su questioni già rinunciate dall'imputato
norma sulle cause di proscioglimento: quando l'imputato rinuncia con il patteggiamento in appello la verifica di queste condizioni non è richiesta dal giudice d'appello e non può essere oggetto di sindacato di legittimità limitato
artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norme sostanziali contestate con riguardo ai reati di associazione o concorso e al regime sanzionatorio degli stupefacenti applicati ai condannati
prevede casi tassativi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte chiarisce che l'inutilizzabilità si applica solo nelle ipotesi previste da questa norma e non per ogni irregolarità formale dei verbali
riguarda la durata complessiva dell'attività autorizzata per le singole utenze; l'irregolare indicazione di inizio/fine nei verbali non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni
non prevede sanzione di inutilizzabilità per la 'remotizzazione' delle operazioni di ascolto o verbalizzazione; la registrazione deve essere stata effettuata con impianti della Procura
le irregolarità formali nella tenuta dei nastri e dei verbali delle intercettazioni non determinano necessariamente l'inutilizzabilità delle captazioni legittimamente effettuate
consente l'imposizione delle spese processuali e di una somma a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità manifesta; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
legge n. 103/2017, art. 1, comma 56
ha reintrodotto la possibilità di patteggiamento in appello e modificato il perimetro della cognizione del giudice d'appello e di legittimità nelle materie interessate
Massime di principio
- Se il condannato accetta il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), le censure relative a cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alcune nullità formali diventano inammissibili in cassazione per limitazione della cognizione
- Le contestazioni generiche sulla misura della pena concordata sono inammissibili: il patto processuale sulla pena non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione salvo che sia manifestamente illegale
- Le intercettazioni non sono automaticamente inutilizzabili per irregolarità formali nei verbali di inizio/fine: l'inutilizzabilità è circoscritta ai casi tassativi indicati dall'art. 268 c.p.p.; il ricorrente deve dimostrare l'effettiva incidenza probatoria dell'atto da escludere
- La registrazione deve essere avvenuta con impianti della Procura perché le captazioni siano pienamente utilizzabili; l'ascolto, la trascrizione e la riproduzione possono avvenire in locali diversi (polizia giudiziaria) senza che ciò comporti automaticamente l'inutilizzabilità
- Il consenso delle parti all'acquisizione di perizie trascrittive o di materiale informatico consolida la utilizzabilità di tali documenti: contestazioni tardive o generiche sull'effettivo deposito sono inidonee a compromettere le prove
- In caso di doglianze probatorie è necessario dimostrare concretamente l'incidenza dell'eliminazione di singole fonti sul complesso probatorio; altrimenti la censura è manifestamente infondata
- Le questioni introdotte per la prima volta in cassazione (es. contestazioni non sollevate in sede di merito) risultano spesso inammissibili o inefficaci, salvo che si dimostri rilevante pregiudizio non emendabile
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