Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui una privata chiedeva di dichiarare l’usucapione di alcuni terreni. La ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse negato l’usucapibilità dei beni con una lettura meramente letterale delle norme sul demanio e sul patrimonio indisponibile, senza considerare che i terreni sarebbero stati di fatto sdemanializzati o comunque sottratti alla funzione pubblica di riforma fondiaria, come emergerebbe da un atto di trasferimento a terzi e da un piano di liquidazione dei beni dell’ente. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 826 e 829 c.c., dell’art. 12 preleggi, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 1 preleggi, dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1158 c.c., sostenendo che la non usucapibilità, a fronte della dichiarata alienabilità, violerebbe la gerarchia delle fonti e limiterebbe illegittimamente i modi di acquisto della proprietà previsti dalla legge statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che i terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo e destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per il periodo di vincolo previsto, sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile e non sono usucapibili, anche se alienabili nei limiti previsti dalla disciplina speciale. Ha inoltre escluso che l’atto di vendita o il piano di liquidazione dimostrassero una reale sottrazione dei beni alla destinazione pubblicistica. La Corte ha anche osservato che il vizio motivazionale non era più deducibile nei termini prospettati dal ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 826 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il regime dei beni, ma la Corte conferma che i terreni destinati alla riforma fondiaria restano nel patrimonio indisponibile e quindi non usucapibili.

  • art. 829 c.c.

    invocato insieme all’art. 826 c.c.; la Corte ne esclude un’applicazione idonea a consentire l’usucapione dei beni vincolati alla destinazione pubblica.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per sostenere una diversa interpretazione delle norme; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati come norme sulla valutazione delle prove, ma le doglianze sono ritenute infondate.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    la Corte rileva che il vizio motivazionale dedotto è stato espunto nei termini prospettati dal novero dei motivi di ricorso.

  • art. 1 preleggi

    richiamato per denunciare una violazione della gerarchia delle fonti, ma la Corte afferma che la distinzione tra alienabilità e usucapibilità è già data dalla legislazione statale.

  • art. 42 Cost.

    invocato dalla ricorrente, senza effetto sulla conclusione della Corte.

  • art. 1158 c.c.

    norma sull’usucapione richiamata per sostenere l’acquisto a titolo originario, ma la Corte ribadisce l’inusucapibilità dei beni soggetti a vincolo pubblicistico.

  • art. 830, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare i beni destinati in modo vincolante alla funzione pubblica come appartenenti al patrimonio indisponibile.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    citato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione camerale.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    citato per la definizione camerale del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. n. 346 del 1976

    la Corte afferma che non ha abrogato il regime del patrimonio indisponibile dei terreni in questione.

  • L. n. 379 del 1967, art. 1

    richiamata nella ricostruzione del principio sulla riscossione/alienabilità dei beni, senza incidere sulla non usucapibilità.

  • L. n. 230 del 1950

    richiamata come base per la determinazione del prezzo nell’atto di vendita valorizzato dalla Corte d’appello.

  • L. n. 386 del 1976

    richiamata in relazione all’assegnazione provvisoria del terreno e alle clausole limitative contenute nell’atto di vendita.

  • L.R. 10/2000

    richiamata come cornice delle forme e dei limiti di eventuale cessione dei beni nel piano di liquidazione.

Massime di principio

  • I terreni acquisiti al patrimonio di enti di sviluppo e destinati alla riforma fondiaria, per il periodo di vincolo previsto dalla disciplina speciale, sono sottratti all’usucapione perché assoggettati al regime del patrimonio indisponibile.
  • La semplice alienabilità del bene non implica la sua usucapibilità: un bene può essere ceduto secondo regole speciali e, al contempo, rimanere non acquistabile per usucapione finché persiste la destinazione pubblicistica.
  • Chi coltiva o utilizza un terreno vincolato alla funzione pubblica non acquisisce per ciò solo un possesso utile all’usucapione, ma al più una detenzione o posizioni di carattere personale.
  • Per superare la non usucapibilità non basta allegare atti che esprimano una futura volontà di cessione o una vendita occasionale: occorre dimostrare una reale e definitiva sottrazione del bene alla destinazione pubblica.
  • La censura di violazione della gerarchia delle fonti è infondata quando la disciplina statale distingue espressamente tra alienabilità e usucapibilità dei beni soggetti a vincolo pubblicistico.

Come è indicizzato

MateriePossesso
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.