Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44659/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna (pene detentive e multa) per reati connessi all'evasione di imposta e violazioni doganali. Due censure principali: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (si assumeva che una lettera e il pagamento integrale dell'IVA per l'importazione costituissero elemento idoneo a riconoscere l'attenuante); 2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 292 e 295 del d.P.R. (sanzioni per i diritti di confine), per presunta violazione dell'art. 117 Cost. e del diritto UE (richiamando la sentenza Drexl), in quanto il legislatore tratterebbe più gravemente l'evasione dell'IVA all'importazione rispetto all'evasione dell'IVA interna, con possibile sproporzione e disparità rispetto alle soglie di punibilità (nel caso specifico l'evasione denunciata era sotto la soglia di punibilità prevista dall'art. 3 d.lgs. 74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi. Il primo motivo (attenuante art. 62 n.6) è stato ritenuto inammissibile perché l'imputata non aveva formulato in sede di appello una richiesta specifica e motivata per il riconoscimento dell'attenuante, perciò il mancato esercizio d'ufficio del potere di applicare l'attenuante non costituisce motivo di cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile esaminare la questione di costituzionalità; comunque, sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, ritenendo giustificata la diversa disciplina sanzionatoria tra IVA all'importazione (assolvimento per ogni singola importazione) e IVA interna (assolvimento per periodo d'imposta). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento, oltre alle ulteriori statuizioni di legge (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante richiesta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che tale attenuante non possa essere applicata d'ufficio in appello se non è stata richiesta e specificamente dedotta dall'imputato.

  • art. 70 d.P.R. 633/1972

    Norma che disciplina l'assolvimento dell'IVA all'importazione per ciascuna operazione; la Corte ha ritenuto che la natura e la tempestività dell'obbligo all'importazione giustifichino un diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'IVA interna.

  • art. 292 d.P.R. (norme sui reati doganali)

    Norma richiamata in relazione ai reati doganali contestati; la Corte ha confermato la legittimità dell'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni doganali.

  • art. 295 d.P.R. (secondo comma, lettera C) (norme sui reati doganali)

    Ulteriore norma penale doganale richiamata nella imputazione; usata per qualificare le condotte contestate.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    Stabilisce soglie di punibilità per talune fattispecie di evasione fiscale (es. soglia di euro 30.000); la Corte ha osservato che tale soglia si applica all'IVA interna e non alle imposte dovute in sede di importazione.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma riferita al trattamento sanzionatorio dell'evasione fiscale interna, citata per evidenziare la differenza di disciplina rispetto all'importazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

  • Art. 75 Trattato UE (ora art. 95 T.F.U.E.) / sentenza CJEU Drexl (C-299/86)

    Richiami al diritto UE e alla giurisprudenza comunitaria usati dal ricorrente per sollevare profili di incompatibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la questione, osservando che il diverso trattamento sanzionatorio è giustificato dalla diversa natura delle fattispecie (importazione vs operazioni interne).

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante in appello è necessario formularne espressa e specifica richiesta nell'atto di appello o nelle conclusioni: il giudice d'appello non è obbligato ad applicare d'ufficio attenuanti non dedotte dall'imputato.
  • Un documento che segnali un errore amministrativo e dimostri il pagamento dell'imposta può essere rilevante sul piano probatorio, ma se la deduzione processuale (richiesta dell'attenuante) non è stata formulata in modo specifico, la Cassazione non può accogliere un motivo basato sulla mancata applicazione d'ufficio dell'attenuante.
  • Le questioni di legittimità costituzionale possono essere esaminate in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile: l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità preclude l'esame delle questioni costituzionali.
  • La differenza di disciplina tra IVA all'importazione (obbligo per singola operazione) e IVA interna (assolvimento per periodo d'imposta) è considerata dalla giurisprudenza motivo valido per diversificare il trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie.
  • Il confronto fra sanzioni nazionali e diritto UE richiede che la disparità sia effettivamente sproporzionata; il semplice fatto che una fattispecie comporti pena detentiva e l'altra pecuniaria non basta a dichiarare l'illegittimità se esistono differenze strutturali fra le fattispecie.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a pagare somme alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.