Cassazione Penale, Sentenza n. 44659/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna (pene detentive e multa) per reati connessi all'evasione di imposta e violazioni doganali. Due censure principali: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. (si assumeva che una lettera e il pagamento integrale dell'IVA per l'importazione costituissero elemento idoneo a riconoscere l'attenuante); 2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 292 e 295 del d.P.R. (sanzioni per i diritti di confine), per presunta violazione dell'art. 117 Cost. e del diritto UE (richiamando la sentenza Drexl), in quanto il legislatore tratterebbe più gravemente l'evasione dell'IVA all'importazione rispetto all'evasione dell'IVA interna, con possibile sproporzione e disparità rispetto alle soglie di punibilità (nel caso specifico l'evasione denunciata era sotto la soglia di punibilità prevista dall'art. 3 d.lgs. 74/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi. Il primo motivo (attenuante art. 62 n.6) è stato ritenuto inammissibile perché l'imputata non aveva formulato in sede di appello una richiesta specifica e motivata per il riconoscimento dell'attenuante, perciò il mancato esercizio d'ufficio del potere di applicare l'attenuante non costituisce motivo di cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile esaminare la questione di costituzionalità; comunque, sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, ritenendo giustificata la diversa disciplina sanzionatoria tra IVA all'importazione (assolvimento per ogni singola importazione) e IVA interna (assolvimento per periodo d'imposta). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento, oltre alle ulteriori statuizioni di legge (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Circostanza attenuante richiesta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che tale attenuante non possa essere applicata d'ufficio in appello se non è stata richiesta e specificamente dedotta dall'imputato.
Norma che disciplina l'assolvimento dell'IVA all'importazione per ciascuna operazione; la Corte ha ritenuto che la natura e la tempestività dell'obbligo all'importazione giustifichino un diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'IVA interna.
art. 292 d.P.R. (norme sui reati doganali)
Norma richiamata in relazione ai reati doganali contestati; la Corte ha confermato la legittimità dell'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni doganali.
art. 295 d.P.R. (secondo comma, lettera C) (norme sui reati doganali)
Ulteriore norma penale doganale richiamata nella imputazione; usata per qualificare le condotte contestate.
Stabilisce soglie di punibilità per talune fattispecie di evasione fiscale (es. soglia di euro 30.000); la Corte ha osservato che tale soglia si applica all'IVA interna e non alle imposte dovute in sede di importazione.
Norma riferita al trattamento sanzionatorio dell'evasione fiscale interna, citata per evidenziare la differenza di disciplina rispetto all'importazione.
Norma che disciplina l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000,00.
Art. 75 Trattato UE (ora art. 95 T.F.U.E.) / sentenza CJEU Drexl (C-299/86)
Richiami al diritto UE e alla giurisprudenza comunitaria usati dal ricorrente per sollevare profili di incompatibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la questione, osservando che il diverso trattamento sanzionatorio è giustificato dalla diversa natura delle fattispecie (importazione vs operazioni interne).
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante in appello è necessario formularne espressa e specifica richiesta nell'atto di appello o nelle conclusioni: il giudice d'appello non è obbligato ad applicare d'ufficio attenuanti non dedotte dall'imputato.
- Un documento che segnali un errore amministrativo e dimostri il pagamento dell'imposta può essere rilevante sul piano probatorio, ma se la deduzione processuale (richiesta dell'attenuante) non è stata formulata in modo specifico, la Cassazione non può accogliere un motivo basato sulla mancata applicazione d'ufficio dell'attenuante.
- Le questioni di legittimità costituzionale possono essere esaminate in Cassazione solo se il ricorso è ammissibile: l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità preclude l'esame delle questioni costituzionali.
- La differenza di disciplina tra IVA all'importazione (obbligo per singola operazione) e IVA interna (assolvimento per periodo d'imposta) è considerata dalla giurisprudenza motivo valido per diversificare il trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie.
- Il confronto fra sanzioni nazionali e diritto UE richiede che la disparità sia effettivamente sproporzionata; il semplice fatto che una fattispecie comporti pena detentiva e l'altra pecuniaria non basta a dichiarare l'illegittimità se esistono differenze strutturali fra le fattispecie.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a pagare somme alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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