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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21502/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione contro la delibera del Direttorio della Banca d'Italia, con cui gli era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 256.000 per quattordici addebiti legati a violazioni del TUB e della normativa secondaria in tema di governance bancaria, organizzazione, controlli interni e gestione del credito, in relazione al periodo in cui era componente del consiglio di amministrazione di una banca. I motivi dedotti erano quattro: (1) motivazione apparente e genericità/indeterminatezza delle contestazioni per mancanza di riferimenti temporali; (2) sproporzione della sanzione e, in subordine, mancanza o apparenza di motivazione sulla sua quantificazione e sulla responsabilità di un amministratore privo di deleghe; (3) omesso esame della mancata conoscibilità della seconda parte dei verbali ispettivi e del decreto di archiviazione del parallelo procedimento penale, con richiamo al ne bis in idem; (4) violazione dell'art. 6 CEDU. La difesa del ricorrente ha depositato tardivamente note e documenti per far dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del decesso del sanzionato, ma tali produzioni sono state ritenute inammissibili per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le note e i documenti depositati tardivamente sulla morte del ricorrente, perché non rispettosi dei termini per il deposito della memoria e dei documenti ex artt. 380-bis.1 e 372 c.p.c. Ha poi respinto tutti i motivi del ricorso, affermando che la motivazione del decreto impugnato non era apparente, che il giudizio di opposizione alle sanzioni Banca d'Italia comporta una piena cognizione sul rapporto e sulla misura della sanzione, che la quantificazione entro i limiti edittali è sindacabile solo nei limiti dell'illogicità o del superamento dei parametri legali, e che nella specie la Corte d'appello aveva considerato gravità della violazione, colpa, segnali d'allarme e condizioni economiche. Ha inoltre escluso che fosse configurabile un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e ha negato che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale o ponesse problemi di compatibilità con l'art. 6 CEDU o con il ne bis in idem. Infine ha ribadito che, per le sanzioni bancarie, gli amministratori non esecutivi sono tenuti ad agire informati e rispondono dell'inerzia ove vi siano segnali d'allarme percepibili; la Banca d'Italia deve provare tali segnali, mentre incombe agli amministratori dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta o la causa esterna impeditiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Indica il procedimento sanzionatorio nel quale è stata adottata la delibera impugnata.

  • art. 53 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Fondamento dei doveri di contenimento del rischio, governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sistemi di remunerazione nelle banche.

  • art. 67 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Norma violata tra quelle poste a base della sanzione amministrativa.

  • art. 144 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Base della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia per violazioni della disciplina bancaria.

  • art. 2381 c.c.

    Impone agli amministratori, anche non esecutivi, un dovere di agire informati e di vigilare sull'andamento della gestione.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato come norma che fonda la responsabilità degli amministratori e il dovere di attivarsi per impedire l'evento dannoso.

  • art. 2391 c.c.

    Richiamato come possibile strumento di reazione dell'amministratore dinanzi a deliberazioni o operazioni illegittime.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il decreto conteneva le ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ne ha escluso la configurabilità nel caso concreto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica dei fatti storici e degli atti processuali rilevanti per il motivo di ricorso; il ricorrente non vi si è conformato.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    Conferma la presunzione di colpa in materia di sanzioni amministrative, con onere del trasgressore di provare l'assenza di colpevolezza.

  • art. 11 l. n. 689 del 1981

    Criteri per la determinazione della sanzione, in particolare gravità della violazione, personalità dell'agente e condizioni economiche.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Termine per il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; le produzioni tardive sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha escluso che la sanzione amministrativa bancaria avesse natura sostanzialmente penale tale da imporre le garanzie del processo penale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia non è un mero controllo di legittimità dell'atto, ma un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa sanzionatoria, nel quale il giudice ha piena cognizione anche sulla misura della sanzione entro i limiti edittali.
  • In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la quantificazione della sanzione entro minimo e massimo legali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una specifica e analitica esposizione dei criteri seguiti, purché dalla motivazione risulti considerato il parametro legale della gravità della violazione, della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche.
  • Per le violazioni bancarie imputate agli amministratori non esecutivi, il dovere di agire informati e di vigilare grava sull'intero consiglio di amministrazione: la responsabilità può derivare anche dall'inerzia di chi non ha deleghe, se risultano segnali d'allarme percepibili che avrebbero imposto un'attivazione concreta.
  • In tale materia, una volta provata dall'autorità l'esistenza di segnali di allarme e della condotta inosservante, grava sugli amministratori l'onere di dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta o l'esistenza di una causa esterna che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile l'attivazione.
  • Le sanzioni amministrative bancarie ex art. 144 TUB, comminate per carenze organizzative e nei controlli interni, non sono equiparabili a sanzioni sostanzialmente penali ai fini dell'art. 6 CEDU, né pongono automaticamente problemi di ne bis in idem rispetto a un parallelo procedimento penale archiviato.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrative pecuniarieInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàPrescrizione

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