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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14956/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a maggiori redditi Irpef per l'anno d'imposta 2003, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che riteneva riferibile al proprio dante causa e rispetto al quale aveva comunque accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che per la notifica degli atti tributari era necessaria, in ogni caso, la raccomandata informativa e che l'Ufficio aveva provato solo la spedizione, non la ricezione, di tale raccomandata; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sulle eccezioni relative alla riferibilità dell'atto al dante causa e all'ammontare della somma iscritta a ruolo; con il terzo ha contestato la regolazione delle spese di lite, chiedendone la riforma integrale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la notifica dell'atto impositivo non poteva ritenersi perfezionata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. per la sola consegna a una convivente, ma che la notificazione era comunque valida perché l'Ufficio aveva dato prova dell'invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, adempimento essenziale nel procedimento di notificazione degli atti tributari eseguiti dai messi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, sia perché, una volta accertata la regolare notifica dell'atto presupposto, la pretesa tributaria in esso contenuta si considera cristallizzata e non può essere rimessa in discussione con nuove censure nel giudizio sulla cartella. Il terzo motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese era conforme al principio di soccombenza, anche nel caso di difesa dell'Amministrazione tramite proprio funzionario. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    lett. b-bis; richiamo alle norme degli artt. 137 ss. c.p.c.

    Per la notifica degli avvisi e degli altri atti tributari devono osservarsi le regole processuali richiamate, ma con le specifiche previsioni tributarie; quando la notifica è eseguita da messi comunali o speciali, la raccomandata informativa costituisce adempimento essenziale anche se la copia è consegnata a persona di famiglia.

  • art. 139 c.p.c.

    La disciplina codicistica non è applicabile in modo pieno alle notifiche degli atti tributari eseguite ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, poiché in tale ambito la raccomandata informativa resta necessaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la raccomandata informativa è un passaggio essenziale del procedimento e non può essere surrogata dalla sola consegna dell'atto a un convivente del destinatario.
  • Ai fini della validità della notificazione dell'atto tributario, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa quando la norma richiede la notizia dell'avvenuta notificazione, non essendo necessaria la prova della sua ricezione, se tale ricezione non è prevista come requisito di perfezionamento.
  • Una volta accertata la regolare notifica dell'atto impositivo presupposto, il contenuto della pretesa tributaria in esso cristallizzato non può essere rimesso in discussione mediante impugnazione della cartella che ne costituisce mera derivazione.
  • La censura di omessa pronuncia deve essere specificamente autosufficiente: chi la deduce in cassazione deve indicare puntualmente dove e come le questioni sarebbero state riproposte in appello.
  • Le spese di lite seguono il principio di soccombenza anche quando l'Amministrazione finanziaria si difenda nel merito tramite un proprio funzionario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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