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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5571/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero (notificata il 10/06/2020) sostenendo che la demolizione dell'opera abusiva avrebbe compromesso la staticità della restante parte del fabbricato rendendola di fatto non eseguibile. Il Tribunale di Gela dichiarò inammissibile l'incidente di esecuzione ritenendo che le valutazioni sull'eseguibilità tecnica spettino alle autorità amministrative (Comune/Prefettura) alla luce delle modifiche normative (art. 41 DPR 380/2001 come modificato dalla legge n.120/2020); i ricorrenti dedussero in cassazione che invece la competenza a revocare l'ordine di demolizione, se non eseguibile per ragioni tecniche o giuridiche, è del giudice della esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Gela e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale in diversa composizione perché esamini, salvo altre ragioni di inammissibilità, il merito dell'istanza di revoca. La Corte ha affermato che quando l'ordine di demolizione è contenuto in una sentenza penale (art. 31, comma 9, DPR 380/2001) la fase esecutiva e le eventuali controversie circa l'eseguibilità materiale o giuridica dell'ordine restano competenza dell'organo giudiziario (giudice dell'esecuzione), e che la norma che trasferisce competenza al Prefetto riguarda esclusivamente ipotesi di procedimento amministrativo (art. 31, comma 5) e non può essere utilizzata per escludere la competenza del giudice della esecuzione.

Norme richiamate

  • DPR n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) - art. 31

    art. 31, comma 5; art. 31, comma 9

    La Corte distingue le ipotesi: il comma 5 riguarda ingiunzioni e demolizioni disposte in ambito amministrativo (con intervento sostitutivo del Prefetto in caso di inerzia), mentre il comma 9 riguarda l'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale; per quest'ultima ipotesi la fase coattiva e le questioni di eseguibilità sono di competenza del giudice dell'esecuzione.

  • DPR n. 380/2001 - art. 41 (come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020)

    previsione del trasferimento di competenza al Prefetto in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione nei termini

    La Corte chiarisce che la norma che prevede l'intervento sostitutivo del Prefetto si applica alle ipotesi amministrative disciplinate dall'art. 31, comma 5, e non consente di escludere la giurisdizione del giudice penale quando l'ordine di demolizione deriva da una sentenza.

  • art. 665 cod. proc. pen. (incidente di esecuzione)

    Lo strumento dell'incidente di esecuzione è idoneo a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione contenuto in un titolo giudiziale; il giudice dell'esecuzione è competente a valutare l'eseguibilità materiale o giuridica del provvedimento penale esecutivo.

Massime di principio

  • Se l'ordine di demolizione è contenuto in una sentenza penale (art. 31, comma 9 DPR 380/2001), le controversie sull'eseguibilità materiale o giuridica devono essere sollevate davanti al giudice dell'esecuzione (anche mediante incidente ex art. 665 c.p.p.), non esclusivamente davanti alle autorità amministrative.
  • La previsione di intervento sostitutivo del Prefetto (art. 41 DPR 380/2001, come modificato) opera nelle ipotesi amministrative disciplinate dall'art. 31, comma 5, e non può essere invocata per sottrarre alla giurisdizione penale la valutazione dell'eseguibilità di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza.
  • In presenza di ragioni tecniche (es. rischio per la staticità) che potrebbero rendere non eseguibile la demolizione, il ricorrente deve proporre tempestivamente l'incidente di esecuzione e documentare tecnicamente le difficoltà; il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla revoca o sulle modalità di esecuzione.
  • Prima di assumere che l'inerzia dell'ente locale determini automaticamente il trasferimento della competenza all'autorità amministrativa, va verificata la natura del titolo che dispone la demolizione (amministrativo vs. giudiziale): la natura giudiziale mantiene la competenza del giudice per l'esecuzione.
  • Proceduralmente, se un tribunale dichiara inammissibile un incidente per erronea attribuzione di competenza all'autorità amministrativa, la decisione può essere annullata in cassazione e la causa rimessa al giudice dell'esecuzione per l'esame del merito.

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