Cassazione Civile, Ordinanza n. 09981/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un’azione possessoria proposta da più soggetti che lamentavano di essere stati spogliati del possesso del diritto di transito su una via vicinale utilizzata per accedere ai loro terreni, a seguito dell’apposizione di un cancello e del mancato rilascio delle chiavi. In primo grado la domanda era stata rigettata per tardività ai sensi dell’art. 1168 c.c.; in appello, invece, la tutela possessoria era stata concessa, ritenendo che lo spoglio si fosse perfezionato solo con il completamento dell’installazione del cancello e che, trattandosi di strada vicinale soggetta a pubblico transito, fosse comunque esperibile tra privati l’azione di spoglio a tutela del possesso corrispondente a una servitù di passaggio. Il ricorso per cassazione deduceva due violazioni di legge: (1) l’erronea applicazione dell’art. 1168, comma 1, c.c., perché il termine annuale per l’azione di reintegrazione avrebbe dovuto decorrere dall’atto iniziale del procedimento esecutivo di chiusura del passaggio, e non dal completamento del cancello; (2) l’erronea applicazione dell’art. 1168, comma 1, c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto la legittimazione attiva dei possessori, nonostante la strada fosse vicinale di pubblico transito e dunque, secondo il ricorrente, la tutela sarebbe spettata all’autorità amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso la tardività sulla base delle prove raccolte, accertando che un anno prima della domanda era stata soltanto apposta una catenella apribile, non ancora idonea a impedire il passaggio, mentre lo spoglio si era realizzato con il successivo completamento del cancello. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme all’orientamento consolidato secondo cui, nei rapporti tra privati, è esperibile l’azione possessoria di spoglio anche per il possesso del passaggio su strada vicinale a uso pubblico, indipendentemente dalla titolarità di un uso speciale o eccezionale del bene. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine annuale per l’azione di reintegrazione va valutato in relazione al momento in cui lo spoglio si è effettivamente consumato; nel caso concreto la Corte ha escluso che gli atti preparatori già integrassero spoglio.
A tutela del possesso relativo al passaggio esercitato su strada vicinale ad uso pubblico è esperibile, nei rapporti fra privati, l’azione di spoglio.
Il motivo di ricorso per cassazione era formulato come denuncia di violazione di legge.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il dies a quo del termine annuale va individuato nel momento in cui lo spoglio si è concretamente perfezionato, non negli eventuali atti meramente preparatori o ancora inidonei a impedire l’esercizio del possesso.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione della fattispecie senza aggredire la reale base logica della decisione.
- La tutela possessoria dello spoglio è esperibile tra privati anche con riferimento al possesso del passaggio su strada vicinale a uso pubblico, senza che sia necessario un uso speciale o eccezionale del bene da parte del possessore.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, esso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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