Cassazione Civile, Ordinanza n. 03778/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione di regolamento di confini tra due fondi contigui. Un gruppo di comproprietari sosteneva che il terreno di loro acquisto confinasse con quello della controparte e lamentava uno sconfinamento, chiedendo la determinazione giudiziale del confine e la restituzione della porzione occupata. In primo grado il confine era stato individuato sulla base della consulenza tecnica, con accertamento favorevole agli attori. La vicenda ha avuto un lungo iter: dopo un primo giudizio di appello e un primo intervento della Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio ha disposto nuova consulenza e ha ritenuto che i documenti richiamati nei titoli di acquisto non bastassero a determinare il confine, valorizzando invece la mappa catastale di impianto e i rilievi topografici GPS, concludendo che il confine non coincideva con la tesi degli attori ma con quello ricostruito dal c.t.u., che lasciava comunque una piccola porzione da restituire agli attori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del giudice di rinvio deducendo, da un lato, violazione dell'art. 950 c.c. per avere il giudice ricostruito il confine senza dare adeguato rilievo agli atti di frazionamento e di lottizzazione richiamati nei titoli e, dall'altro, vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 111 Cost. e 115 c.p.c., sostenendo che la motivazione confondeva la mappa di impianto con le mappe catastali attuali e conduceva a una ricostruzione illogica del confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era chiara, non apparente e rispettosa del minimo costituzionale. Ha poi ritenuto infondato anche il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era attenuto ai principi già enunciati dalla precedente ordinanza rescindente: dovevano essere esaminati prioritariamente i titoli e i loro allegati, ma, persistendo l'incertezza, era consentito valorizzare gli elementi di fatto emergenti dalla consulenza e dall'istruttoria. La Corte ha quindi ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio, che aveva ricostruito il confine sulla base della mappa di impianto e dei rilievi tecnici. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nelle controversie di regolamento di confini il giudice deve anzitutto esaminare i titoli di proprietà e gli atti che ne costituiscono parte integrante; solo se tali elementi non consentono di individuare con certezza il confine può ricorrere ad altri elementi di fatto e alle risultanze istruttorie
il vizio di motivazione è rilevante in cassazione solo se si traduce in una motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito del minimo costituzionale della motivazione
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma senza che la censura sia accolta
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Nel regolamento di confini i titoli di acquisto e gli allegati in essi richiamati, come frazionamenti o piani di lottizzazione, hanno priorità nell'accertamento della linea di demarcazione; solo se tali documenti non consentono una ricostruzione certa si può fare ricorso ad altri elementi oggettivi e tecnici.
- Il giudice di rinvio, quando la Corte di cassazione gli abbia demandato di riesaminare l'accertamento del confine, può utilizzare i criteri indicati nell'ordinanza rescindente e valorizzare gli elementi fattuali e peritali compatibili con tale vincolo, svolgendo un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità il vizio motivazionale è configurabile soltanto nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è deducibile il mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle risultanze tecniche.
- La ricostruzione del confine può essere affidata alla consulenza tecnica quando i dati documentali risultino insufficienti, purché il consulente operi su elementi oggettivi e la soluzione sia coerente con la documentazione di base e con i dati di fatto riscontrati in loco.
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