Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con contestazione dell'erronea applicazione dell'art. 13-bis del d.l. 20/2/2017 n.14. Il ricorrente censura la legittimità del provvedimento del Questore (divieto di accesso a pubblici esercizi nella provincia di Rimini) ritenendo che né il Questore né i giudici di merito abbiano valutato la reale e attuale pericolosità sociale richiesta per giustificare la misura; sostiene che la mera commissione di un reato contro la persona (lesioni in un alterco) non legittima di per sé il divieto provinciale senza un giudizio prognostico di pericolo concreto per la sicurezza collettiva, e che il provvedimento questorile, illegittimo, avrebbe dovuto essere disapplicato con conseguente insussistenza del reato contestato (violazione del divieto).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Motivo decisivo: la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 24/2/2026 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 20/2/2017 n.14 (nella parte in cui non prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle garanzie dell'art. 6, commi 3 e 4, della L. 13/12/1989 n.401). La Corte costituzionale ha ritenuto che il c.d. DASPO "antirissa aggravato" (provinciale) configuri una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. e debba essere sottoposto alle garanzie procedurali richiamate. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità la norma ha perso efficacia dalla pubblicazione e, di conseguenza, il provvedimento questorile adottato in base ad essa deve considerarsi tamquam non esset/illegittimo; ne consegue l'insussistenza del fatto e l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
comma 1, comma 1-bis, comma 5, comma 6
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 1-bis nella parte in cui non prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle garanzie procedurali previste dall'art. 6, commi 3 e 4, della L. 13/12/1989 n.401; la pronuncia di cassazione ha ritenuto che il "DASPO antirissa aggravato" contenuto nel comma 1-bis costituisca una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost., con la conseguente necessità di tutele procedurali
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente quale motivo di cassazione per vizio di motivazione/erronea applicazione della norma penale (ricorso fondato su valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo che era presupposto del reato)
art. 13 Cost.
La Corte ha ritenuto che il divieto provinciale intensivo comporti una "restrizione della libertà personale" ai sensi dell'art. 13 Cost., attivando le relative garanzie procedurali
art. 6, commi 3 e 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401
La Corte costituzionale ha stabilito che le garanzie previste da questi commi (trasmissione del provvedimento al Procuratore della Repubblica e richiesta di convalida al GIP entro termini perentori) devono applicarsi, nella parte compatibile, anche al DASPO antirissa aggravato
sentenza Corte costituzionale n. 20 del 24/2/2026
Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13-bis, comma 1-bis: ha qualificato il DASPO provinciale come misura afflittiva che richiede le garanzie procedurali richiamate e ha determinato la cessazione di efficacia della norma dalla pubblicazione
art. 136 Cost.
Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; principio applicato per ritenere che la norma non potesse più giustificare il provvedimento questorile
art. 30, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87
Conferma che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; richiamata per gli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dalla difesa per analogia: giurisprudenza sulle misure di prevenzione personali richiede che la pericolosità sociale sia attuale e manifesti una dedizione non occasionale a fatti criminosi diretti a beni collettivi; citazione utilizzata a sostegno della tesi che il provvedimento questorile avrebbe dovuto contenere un giudizio prognostico concreto
Massime di principio
- Quando una norma che autorizza una misura amministrativa afflittiva viene dichiarata incostituzionale, i provvedimenti adottati in forza di tale norma devono essere disapplicati e, se il reato è configurato unicamente come violazione di quel provvedimento, ne consegue l'insussistenza del fatto e l'assoluzione dell'imputato.
- Le misure che incidono in modo rilevante sui contesti relazionali prossimi (es. divieto provinciale di accesso a pubblici esercizi) possono configurare una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. e, se riconosciute tali, richiedono l'applicazione delle garanzie procedurali previste per le misure afflittive (es. trasmissione al Procuratore e convalida giudiziale entro termini perentori).
- Nel sindacato giurisdizionale di provvedimenti amministrativi limitativi della libertà è necessario accertare se l'autorità abbia effettuato un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale attuale e concreta del destinatario; la mera contestazione di reati contro la persona non è automaticamente sufficiente a giustificare provvedimenti di portata provinciale senza motivazione prognostica.
- Se si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo presupposto di reato, il giudice penale deve disapplicare l'atto illegittimo; ciò può determinare l'annullamento del reato per insussistenza del fatto senza necessità di valutare ulteriori questioni sostanziali.
- Le pronunce di incostituzionalità producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione: i difensori dovrebbero verificare l'esistenza di decisioni sopravvenute e proporre ricorsi o istanze sulla base degli effetti retroattivi/erga omnes previsti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale.
- Distinguere tra misure "locali" (meno gravose, circoscritte a specifici locali o contesti) e misure provinciali/ampliate: le prime possono non raggiungere la soglia di afflittività, mentre le seconde, imponendo un isolamento diffuso, più facilmente richiedono garanzie procedurali e scrutinio giurisdizionale.
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