Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte d'appello di Bari del 20/05/2025. D'Ambrosio proponeva quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 denunciando contraddizione nella contestazione di emissione di 'fatture per operazioni inesistenti' quando le operazioni sarebbero state reali e l'unica anomalia fosse l'applicazione dell'IVA ordinaria invece che del regime IVA a margine; (2) carenza di motivazione sul capo relativo all'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 (elemento soggettivo/oggettivo); (3) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena (principio di proporzionalità, incensuratezza, documentazione fornita); (4) violazione dell'art. 163 c.p. per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Cardetti proponeva un unico motivo articolato: violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p., del canone di cui all'art. 533, comma 1 c.p.p. e dell'obbligo di motivazione rafforzata, evidenziando motivazione illogica e contraddittoria nella qualificazione di amministratore di fatto e la mancata rinnovazione dell'istruttoria circa prove dichiarative su cui si fondava l'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha statuìto: - Per D'Ambrosio: è stata dichiarata inammissibile la parte residua del ricorso, ma è stato accolto il primo motivo relativo all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000; la Corte ha ritenuto che le fatture rappresentassero corrispondentemente le operazioni economiche (quantitativamente e qualitativamente) e che la sola applicazione di un regime IVA improprio (mancata applicazione dell'IVA a margine) non comporti inesistenza oggettiva/soggettiva o errata determinazione dell'IVA ai fini penali. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di D'Ambrosio relativamente al reato di cui all'art. 8 e degli effetti sanzionatori, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. - Per Cardetti: il ricorso è ritenuto complessivamente fondato; la Corte ha ritenuto carenti la motivazione rafforzata e gli elementi posti a fondamento della qualifica di amministratore di fatto (mancanza di prova di un'attività gestionale significativa e continuativa) e ha valutato correttamente l'ambito di applicazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. alla luce della riforma Cartabia; ha quindi annullato la sentenza impugnata nei confronti di Cardetti con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Decisione emessa il 14/04/2026 e depositata il 25/05/2026.
Norme richiamate
La norma punisce emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha interpretato che l'operazione 'inesistente' richiede una divergenza tra realtà economica e rappresentazione documentale; la mera applicazione di un regime IVA improprio (IVA ordinaria invece che IVA a margine) non determina di per sé l'inesistenza dell'operazione se beni, quantità, prezzi e imposta risultano indicati corrispondenti alla realtà
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000
«per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi di sovrafatturazione), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (soggettivamente inesistenti)»
La Corte richiama la definizione normativa per chiarire che l'art. 8 punisce varie ipotesi di discrepanza tra realtà e documento; tuttavia ha precisato che qui non ricorre tale discrepanza perché non risultano inesistenza oggettiva, soggettiva o sovrafatturazione
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Riguarda l'uso di documenti falsi o mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento; la Corte ha ritenuto generica la censura di D'Ambrosio sul punto (mancanza di specificità e correlazione con la motivazione impugnata)
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto assorbite le censure sul trattamento sanzionatorio in virtù dell'annullamento sul punto di merito (art. 8) e ha dunque non esaminato ulteriormente il vizio relativo alla sospensione condizionale
art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello dopo proscioglimento: la Corte ha interpretato la novella (riforma Cartabia) nel senso che non è obbligatoria la rinnovazione per gli atti assunti nello stato degli atti nel giudizio abbreviato senza integrazione probatoria; tuttavia la Corte ha ritenuto che qui la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato il superamento dell'assoluzione di primo grado e non abbia fornito adeguata motivazione rafforzata
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Canone generale di motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione, in particolare quando si riforma una assoluzione, con necessità di affrontare e confutare le argomentazioni di primo grado
art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022
Norma che ha modificato l'art. 603 c.p.p. (riforma Cartabia); la Corte ha richiamato la disposizione per spiegare i limiti dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello e l'applicabilità della novella ai casi valutati dopo la sua entrata in vigore
Massime di principio
- La mera applicazione di un regime fiscale non corretto (es. non indicare IVA a margine ma applicare IVA ordinaria) non costituisce automaticamente emissione di fatture per operazioni inesistenti: per l'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è necessario che vi sia una divergenza documentale rispetto alla realtà economica (oggettiva, soggettiva, relativa o di sovrafatturazione)
- Quando si censura in Cassazione l'affermazione di responsabilità, il ricorso deve esporre con specificità le ragioni che contrastano la motivazione di merito: censure generiche sono inammissibili
- In tema di amministratore di fatto è necessaria prova di un'attività gestionale significativa e continuativa: l'esercizio occasionale o la mera cura di alcune pratiche non è sufficiente a fondare la qualificazione
- Dopo la riforma Cartabia, la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è sempre obbligatoria nei giudizi abbreviati decisi 'allo stato degli atti'; tuttavia, se in appello si riforma un'assoluzione, la Corte deve fornire motivazione rafforzata e confrontarsi puntualmente con la sentenza di primo grado
- Se la Corte d'appello modifica la qualificazione giuridica dei fatti accertati in primo grado (es. da operazioni reali a 'inesistenti'), deve dimostrare adeguatamente la divergenza tra realtà e documentazione e confutare punto per punto le argomentazioni contrarie
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (attenuanti, sospensione condizionale) possono risultare assorbite se viene accolto un motivo che incide sul riconoscimento della responsabilità; quindi vanno valutate nuovamente in caso di rinvio
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