Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione affidato a due motivi principali: (1) censura della motivazione e della violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari (anche alla luce del "tempo silente" dall'ultimo episodio del 2023), e per la presunta ingiustificata adozione della misura più severa nonostante la mancanza di concreto pericolo di fuga; (2) nullità dell'ordinanza per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e assenza di concreto pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiutamente valutato le doglianze della difesa e motivato la sussistenza del pericolo di fuga e dei gravi indizi: il Gip aveva ricostruito, anche mediante immagini di videosorveglianza, una serie di cessioni ripetute di sostanza stupefacente (cocaina/eroina), confermate dall'ammissione del ricorrente nell'interrogatorio di garanzia; il Tribunale ha inoltre considerato la condizione soggettiva dell'imputato (presunti irregolari sul territorio, assenza di stabile dimora e di attività lecita), precedenti per reati e resistenza a pubblico ufficiale, l'esistenza di una rete di spaccio organizzata e il fatto che alcuni coindagati fossero evasi o allontanatisi. È stato altresì ritenuto che il tempo trascorso non escluda la concretezza del pericolo di reiterazione o di fuga. Sulla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo la Corte ha confermato che esso è escluso quando ricorrano esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.; quindi non è stata ravvisata violazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p. (comma 1, lett. c)
Richiede una motivazione con autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ammette la valutazione "cumulativa" e il richiamo ad atti quando dalla struttura argomentativa del provvedimento risulti la ragione giustificativa per ciascuna posizione, specialmente in ipotesi di condotte seriali o posizioni analoghe
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
Prevede l'interrogatorio preventivo; tuttavia tale contraddittorio anticipato è escluso quando sussistono esigenze cautelari ostative (es. pericolo di fuga) ai sensi dell'art. 274 c.p.p., valutabili con prognosi ancorata alla situazione concreta
art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente la custodia cautelare quando sussista concreto e attuale pericolo di fuga; la valutazione è prognostica e può fondarsi su elementi quali inserimento in reti delinquenziali, precedenti, mancanza di legami sul territorio e comportamenti di coindagati (es. evasioni)
legge n. 47 del 16 aprile 2015
Modifica il sistema di motivazione delle ordinanze cautelari (riferita all'art. 292 c.p.p.); la Corte richiama che la prescrizione di autonoma valutazione è rispettata anche con richiami ad altri atti se la decisione mostra valutazioni effettive e non formule stereotipate
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per adempimenti di cancelleria; citata nella parte dispositiva per l'esecuzione degli obblighi conseguenti alla sentenza
Massime di principio
- La Corte ammette che, in presenza di posizioni e fatti analoghi o di condotte seriali, il giudice possa adottare una motivazione "cumulativa" purché dalla decisione emerga chiaramente la valutazione autonoma degli elementi decisivi per ciascun imputato.
- Il tempo trascorso dall'ultimo episodio non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari o del pericolo di fuga: va valutato rispetto all'inserimento del soggetto in circuiti criminali, ai precedenti, ai legami sul territorio e alla continuità della condotta.
- L'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non è obbligatorio se sussistono concrete esigenze cautelari (es. pericolo di fuga) che giustificano l'esclusione del contraddittorio anticipato; tale esclusione è legittima se adeguatamente motivata.
- Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione è necessario non limitarsi a reiterare le stesse doglianze già respinte dal giudice del riesame: il gravame deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione esposta nel provvedimento impugnato.
- La determinazione del pericolo di fuga è prognostica e può essere desunta da elementi non necessariamente riconducibili ad atti materiali di allontanamento (es. rete delinquenziale, evasioni di altri indagati, mancanza di legami familiari/stabili sul territorio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →