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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione affidato a due motivi principali: (1) censura della motivazione e della violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari (anche alla luce del "tempo silente" dall'ultimo episodio del 2023), e per la presunta ingiustificata adozione della misura più severa nonostante la mancanza di concreto pericolo di fuga; (2) nullità dell'ordinanza per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e assenza di concreto pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiutamente valutato le doglianze della difesa e motivato la sussistenza del pericolo di fuga e dei gravi indizi: il Gip aveva ricostruito, anche mediante immagini di videosorveglianza, una serie di cessioni ripetute di sostanza stupefacente (cocaina/eroina), confermate dall'ammissione del ricorrente nell'interrogatorio di garanzia; il Tribunale ha inoltre considerato la condizione soggettiva dell'imputato (presunti irregolari sul territorio, assenza di stabile dimora e di attività lecita), precedenti per reati e resistenza a pubblico ufficiale, l'esistenza di una rete di spaccio organizzata e il fatto che alcuni coindagati fossero evasi o allontanatisi. È stato altresì ritenuto che il tempo trascorso non escluda la concretezza del pericolo di reiterazione o di fuga. Sulla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo la Corte ha confermato che esso è escluso quando ricorrano esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.; quindi non è stata ravvisata violazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Richiede una motivazione con autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ammette la valutazione "cumulativa" e il richiamo ad atti quando dalla struttura argomentativa del provvedimento risulti la ragione giustificativa per ciascuna posizione, specialmente in ipotesi di condotte seriali o posizioni analoghe

  • art. 291, comma 1-quater c.p.p.

    Prevede l'interrogatorio preventivo; tuttavia tale contraddittorio anticipato è escluso quando sussistono esigenze cautelari ostative (es. pericolo di fuga) ai sensi dell'art. 274 c.p.p., valutabili con prognosi ancorata alla situazione concreta

  • art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente la custodia cautelare quando sussista concreto e attuale pericolo di fuga; la valutazione è prognostica e può fondarsi su elementi quali inserimento in reti delinquenziali, precedenti, mancanza di legami sul territorio e comportamenti di coindagati (es. evasioni)

  • legge n. 47 del 16 aprile 2015

    Modifica il sistema di motivazione delle ordinanze cautelari (riferita all'art. 292 c.p.p.); la Corte richiama che la prescrizione di autonoma valutazione è rispettata anche con richiami ad altri atti se la decisione mostra valutazioni effettive e non formule stereotipate

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per adempimenti di cancelleria; citata nella parte dispositiva per l'esecuzione degli obblighi conseguenti alla sentenza

Massime di principio

  • La Corte ammette che, in presenza di posizioni e fatti analoghi o di condotte seriali, il giudice possa adottare una motivazione "cumulativa" purché dalla decisione emerga chiaramente la valutazione autonoma degli elementi decisivi per ciascun imputato.
  • Il tempo trascorso dall'ultimo episodio non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari o del pericolo di fuga: va valutato rispetto all'inserimento del soggetto in circuiti criminali, ai precedenti, ai legami sul territorio e alla continuità della condotta.
  • L'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non è obbligatorio se sussistono concrete esigenze cautelari (es. pericolo di fuga) che giustificano l'esclusione del contraddittorio anticipato; tale esclusione è legittima se adeguatamente motivata.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione è necessario non limitarsi a reiterare le stesse doglianze già respinte dal giudice del riesame: il gravame deve confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione esposta nel provvedimento impugnato.
  • La determinazione del pericolo di fuga è prognostica e può essere desunta da elementi non necessariamente riconducibili ad atti materiali di allontanamento (es. rete delinquenziale, evasioni di altri indagati, mancanza di legami familiari/stabili sul territorio).

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