Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva che il reato era estinto per intervenuta remissione di querela. In particolare è stata depositata una remissione di querela in data 13.11.2025 resa da Paolo Caridi dinanzi ai Carabinieri della Stazione Torino Monviso e la relativa accettazione da parte di Nigro Antonella Valeria nella stessa data. Si rilevava che il delitto contestato (lesioni colpose ex art. 590, comma 1 c.p.) è procedibile a querela e dunque la remissione avrebbe estinto l'azione penale anche se intervenuta dopo la sentenza di merito, durante il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha preso atto della remissione di querela e della sua accettazione. Applicando il principio secondo cui la remissione intervenuta nel corso del giudizio di cassazione estingue il reato e determina la caducazione delle statuizioni civili connesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, ponendo le spese a carico del querelato in base all'art. 340, comma 4, c.p.p. (decisione resa il 16 aprile 2026).
Norme richiamate
Il delitto di lesioni colpose è procedibile a querela di parte; perciò la remissione della querela da parte della persona offesa è idonea a estinguere l'azione penale relativa a tale reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per giustificare l'addebito delle spese processuali al querelato (imputata) in relazione all'estinzione del reato per remissione di querela.
Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997
Precedente della giurisprudenza che afferma che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato e la caducazione delle statuizioni civili correlate, anche se sussiste una causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato procedibile a querela anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione, e comporta la caducazione delle statuizioni civili connesse al reato estinto.
- Per essere efficace la remissione di querela deve essere resa con la ritualità prevista (resoconto davanti all'autorità competente) e, quando richiesto, essere accettata dall'imputato; la presenza di tali atti va verificata documentalmente.
- Se il reato è estinto per remissione di querela, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio perché viene meno l'oggetto dell'azione penale.
- L'intervenuta remissione di querela è rilevante indipendentemente dall'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione: la cessazione dell'azione penale prevale sulla vicenda processuale di impugnazione.
- L'estinzione del reato causa la caducazione delle statuizioni civili pronunciate in sede penale: le questioni risarcitorie devono essere, se necessario, rimesse al giudice civile secondo le regole ordinarie.
- Occorre controllare i termini e le modalità temporali della remissione: la data in cui la remissione è resa e quella della sua accettazione possono determinare l'efficacia estintiva rispetto alle fasi processuali.
- In casi simili, valutare anche l'eventuale applicazione delle norme sulle spese processuali (es. art. 340 c.p.p.) per comprendere chi sarà gravato dei costi una volta estinto il reato.
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