Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale per reati connessi agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 (presunta acquisizione di 3 kg di cocaina). Pur essendo stato assolto in sede di appello (sentenza irrevocabile 9/6/2023) perché non provata la ricezione dei tre kg di cocaina contestati, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo sussistenti comportamenti gravemente colposi ostativi: frequentazioni con soggetti pluripregiudicati (in particolare Fabietti Fabrizio), visite nell'abitazione di quest'ultimo nel periodo delle indagini e intercettazioni che facevano riferimento al soprannome "Pistone" (D'Inverno) e a "tre pacchi"; inoltre la sentenza di merito aveva ritenuto accertata la ricezione da parte del ricorrente di altra sostanza stupefacente, circostanza che, a giudizio dei giudici della riparazione, poteva ragionevolmente indurre l'autorità a disporre la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del D'Inverno. Ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione e che possono assumere rilievo, ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., comportamenti extraprocessuali come le "frequentazioni ambigue" e condotte gravemente colpose purché sia dimostrata la loro idoneità, in rapporto di concausalità razionale, a indurre l'intervento dell'autorità. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale che aveva evidenziato le visite e i contatti del ricorrente con soggetti inseriti nel contesto criminale, nonché l'accertamento, nella sentenza di merito, di una diversa cessione di stupefacente nei confronti del ricorrente; tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo se la detenzione è dipesa da condotta dolosa o da colpa grave del richiedente; la Corte interpreta la "colpa grave" anche come grave negligenza o imprudenza extraprocessuale (es. frequentazioni ambigue) idonea, ex ante, a indurre l'autorità a intervenire
d.P.R. 309/1990 (art. 73 e art. 80)
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti: qui sono le fattispecie che hanno originato le indagini e la misura cautelare, ossia l'acquisizione e la cessione di stupefacenti, rilevanti come fatto-reato che ha fondato la restrizione della libertà
Giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione, Sez. U. e Sez. Penali)
Principi richiamati: il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione; può rilevare la condotta extraprocessuale per accertare la colpa grave purché non si ritengano provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso; le "frequentazioni ambigue" sono ostative all'indennizzo se emerge una concausalità con l'adozione della misura cautelare (citati, tra gli altri, orientamenti come Sez. U. n. 43/96, Sez. 4 n. 850/2021, Sez. 4 n. 27458/2019)
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale di cognizione: l'assoluzione non impedisce automaticamente il diniego dell'indennizzo se emergono elementi di colpa grave o comportamenti che avrebbero potuto, ex ante, indurre l'autorità a intervenire.
- Comportamenti extraprocessuali (es. frequentazioni con soggetti notoriamente coinvolti in traffici illeciti, visite ripetute presso soggetti indagati durante le indagini) possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo se il giudice fornisce motivazione che colleghi tali comportamenti causalmente e ragionevolmente all'adozione della misura cautelare.
- Le intercettazioni e gli accertamenti, pur non avendo retto per la specifica imputazione (es. ricezione di 3 kg di cocaina), possono rilevare se dimostrano, anche in relazione a diversa sostanza o diverso episodio, una vicinanza del richiedente al contesto criminale tale da giustificare l'intervento dell'autorità.
- Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che risultino manifestamente esclusi dal giudice della cognizione, ma può valorizzare le stesse risultanze processuali in chiave diversa purché la motivazione sia congrua e ancorata agli atti.
- Per chi intende proporre domanda di riparazione è importante documentare e confutare espressamente nel ricorso o nei mezzi di impugnazione gli elementi indicati come ostativi (inclusa produzione della sentenza di assoluzione integrale), perché l'assenza di tale documentazione può indebolire la censura sul vizio motivazionale del diniego.
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