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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione) relativo all'anno d'imposta 2016 (capo E), con quattro motivi: 1) vizio di valutazione probatoria per aver fondato la condanna su presunzioni tributarie tratte dalle indagini finanziarie senza riscontri e per aver valorizzato il silenzio dell'imputato in violazione dell'art. 6 CEDU; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione nella determinazione dell'imposta evasa, per non aver verificato la deducibilità di costi correlati alle fatture emesse verso CAR EDIL s.r.l. e per non aver considerato effetti di assoluzioni relative ad annate diverse; 3) erronea applicazione della legge penale in ordine al dolo: non essendovi un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate non potrebbe desumersi il fine evasivo dal mancato pagamento, e responsabilità attribuita al professionista senza prova di condotta fraudolenta; 4) contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di mesi tre per continuazione interna ai fini della determinazione della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazioni principali: il primo motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione specificando che sono stati considerati solo gli accrediti sui conti correnti rilevanti e che il ricorrente non ha prodotto una ricostruzione alternativa dell'imponibile né documentazione idonea a giustificare le poste; il secondo motivo è infondato perché le assoluzioni relative ad altre annualità non incidono automaticamente sul capo E) riferito al 2016 e il giudice di primo grado ha svolto autonomo e articolato accertamento dell'imposta evasa; il terzo motivo è manifestamente infondato: la sussistenza del dolo può essere valutata anche indipendentemente dall'emissione di un avviso di accertamento amministrativo, essendo decisivi la condotta omissiva alla scadenza e il mancato pagamento oltre la soglia di punibilità; inoltre la responsabilità non viene esclusa per un eventuale errore del professionista quando il contribuente non ha fornito prove del comportamento fraudolento del professionista e non ha prodotto la documentazione contabile né provveduto al pagamento delle imposte; il quarto motivo è infondato perché la Corte di appello ha richiamato e condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla congruità della pena, tenendo conto, fra l'altro, dell'ammontare dell'imposta evasa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 5

    Articolo richiamato quale fattispecie penalmente rilevante (omessa dichiarazione); la Corte ha ritenuto integrata la condotta omissiva e il fine evasivo in relazione all'annualità 2016 sulla base degli accertamenti bancari e della mancata produzione di documentazione alternativa

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di utilizzo del silenzio; la Corte ha ritenuto che la motivazione non si sia fondata sul silenzio dell'imputato ma sulla mancanza di allegazioni e documenti alternativi, escludendo una violazione della garanzia del giusto processo

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione del diritto, dell'assenza di violazioni di legge e della mancanza di manifesta illogicità della motivazione, non potendo la Cassazione rivedere complessivamente gli accertamenti di fatto

  • art. 133 c.p.

    Norma utilizzata per giustificare l'aumento di pena per continuazione interna; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione dell'aumento richiamando la valutazione del giudice di merito sull'ammontare dell'imposta evasa

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Citato in riferimento alle altre imputazioni (legate a fatture per presunte operazioni inesistenti) che riguardavano annualità diverse; la Corte ha chiarito che l'assoluzione su tali capi/non riferiti all'anno 2016 non travolge la contestazione relativa al capo E)

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo nei limiti di legge: non può riconsiderare libere valutazioni di fatto se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • Le ricostruzioni basate su indagini finanziarie (accrediti sui conti correnti) sono utilizzabili per determinare l'imponibile e la soglia di punibilità, salvo che la difesa non produca documentazione o una ricostruzione alternativa credibile.
  • L'assenza di un atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di omessa dichiarazione: rilevano la condotta omissiva alla scadenza e il mancato pagamento oltre la soglia di punibilità, che possono indicare il dolo evasivo.
  • Le assoluzioni su fatti riferiti ad annualità diverse non determinano automaticamente l'irresponsabilità per contestazioni relative ad altra annualità; ogni annualità va valutata autonomamente.
  • L'errore o la condotta del professionista incaricato non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità penale; il contribuente deve fornire elementi probatori in suo favore e svolgere controllo sull'operato del professionista.
  • Per l'aumento di pena per continuazione è necessaria una motivazione del giudice di merito che tenga conto, tra l'altro, dell'entità dell'imposta evasa; la Cassazione accetta l'aumento se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la congruità della pena.

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