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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava condanne per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le censure principali erano: per Camporese - errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, uso di una "doppia presunzione" e travisamento della prova; carenza di prova del dolo specifico e illegittima imputazione di una culpa in vigilando; mancata applicazione delle cause di non punibilità/attenuanti (art.13 d.lgs.74/2000, art.131-bis c.p.), errore nel conteggio della pena e illegittima confisca nonostante il pagamento del debito tributario. Per i Martellozzo e Volpato - censura della motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà: si contestava il ragionamento induttivo che avrebbe escluso l'esistenza delle prestazioni in modo generico, la svalutazione aprioristica delle testimonianze a discarico (testi legati agli imputati) e il travisamento/omissione di prove a favore degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Martellozzo Cristian, Martellozzo Fabio e Volpato Giuseppina, confermando di fatto le relative condanne e disponendo per tali ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Per Camporese, il ricorso è stato ritenuto fondato solo con riferimento a un palese errore di calcolo della pena: la Corte ha esercitato il potere di rettifica ex art. 619, comma 2 c.p.p., rideterminando la pena a carico di Camporese in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Sulle restanti censure di Camporese (presunzioni, dolo, non punibilità per pagamento, attenuanti, confisca) la Corte le ha respinte o dichiarate inammissibili: non è stato accolto il rilievo sulla doppia presunzione né la richiesta di applicazione delle cause di non punibilità/attenuanti per tardività o per mancata deduzione in appello; la Corte ha confermato la possibilità di desumere il dolo specifico nei reati tributari da un contesto fraudolento, sistematico e dagli elementi indiziari complessivi. La confisca e le questioni tributarie collegate non sono state accolte in Cassazione. Infine, la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riferita alla fattispecie dei reati tributari: contestata l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello (secondo il ricorrente), mentre la Cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello avesse correttamente ricondotto le condotte al reato previsto dall'art. 2 sulla base di un'analisi indiziaria complessiva

  • art. 13 d.lgs. 74/2000

    Norma sulla causa di non punibilità derivante dall'estinzione del debito tributario: la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse chiaramente riferibile ai reati contestati e che il pagamento fosse tardivo rispetto al termine rilevante (apertura del dibattimento di primo grado), dunque non applicabile nel caso concreto

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato con riguardo alla confisca; la difesa sosteneva che la confisca non potesse operare ove il contribuente avesse estinto il debito, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata la riferibilità delle somme al procedimento e ha respinto la censura

  • art. 13-bis d.lgs. 74/2000

    Discussa in relazione alla sopravvenuta estinzione del debito e alla possibile attenuante speciale: la Corte ha ritenuto non dimostrata la riferibilità della documentazione ai reati e non ha accolto la richiesta

  • d.l. 34/2023 (art. 23) convertito con L. 56/2023

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'estensione dei termini e l'applicabilità di cause di non punibilità; la Corte ha rilevato che tali questioni non erano state adeguatamente dedotte in appello e che l'interpretazione proposta non trova riscontro nella lettura letterale della norma

  • d.lgs. 87/2024 (modifiche all'art.13 d.lgs. 74/2000)

    Richiamato dalla difesa per la diversa valutazione dell'avvenuto pagamento quale indice favorevole; la Corte ha osservato che la modifica non era stata dedotta in sede di appello e che la documentazione non era chiara e direttamente riferibile

  • art. 43 c.p.

    Richiamato nella censura sull'elemento soggettivo: la difesa sosteneva che la Corte avesse presunto il dolo senza prove dirette; la Cassazione ha confermato che il dolo specifico in reati tributari può essere desunto da indici gravi, sistematicità e contesto fraudolento

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulle presunzioni e sui criteri di valutazione della prova; la difesa denunciava violazioni (presunzione su presunzione, carenza di indizi gravi, precisi e concordanti), ma la Corte ha ritenuto la catena indiziaria dei giudici di merito logica e sufficiente

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa chiedeva applicazione prevalente per il pagamento del debito, ma la Corte ha ritenuto la richiesta non dedotta in appello e in ogni caso non dimostrata alla luce della documentazione

  • art. 606 c.p.p. (co.1, lett. e)

    Richiamato come parametro di censura della motivazione: la Corte ha applicato i principi di ammissibilità e i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova

  • art. 619 c.p.p. (co.2)

    Utilizzato dalla Corte per rettificare un palese errore di calcolo della pena senza annullare la sentenza, rideterminando la pena di Camporese

  • art. 192 e art. 606 c.p.p. (giurisprudenza su indizi e motivazione)

    Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per definire i limiti del controllo in Cassazione: non è consentito riesaminare il merito probatorio, ma solo verificare la logicità, completezza ed effettività della motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame del merito o a una rivalutazione complessiva delle prove: può sindacare la motivazione solo nei limiti della sua effettività, completezza, non contraddittorietà e non manifesta illogicità.
  • In reati tributari il dolo specifico di evasione può essere desunto anche da un quadro indiziario complessivo (sistematicità, reiterazione, entità delle operazioni, modalità dell'azione), non richiedendo sempre prove dirette, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Non è ammissibile fondare una sentenza di Cassazione su questioni o argomenti non tempestivamente dedotti in appello: questioni nuove o tardive (es. nuove interpretazioni di norme sopravvenute o documentazione non prodotta in appello) rischiano l'inammissibilità.
  • Il vizio di "doppia presunzione" (presumere da una presunzione) è censurabile, ma la valutazione complessiva di più indizi concatenati può essere lecita se ogni passaggio è motivato e logico; il ricorrente deve dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento oggettivo delle risultanze processuali.
  • La rettifica di errori meramente aritmetici nelle sentenze è consentita con gli strumenti di cassazione (art. 619 c.p.p., comma 2) senza annullamento quando il resto della statuizione è definitivo.
  • Le domande di non punibilità legate all'estinzione del debito tributario richiedono documentazione chiara e riconducibile ai singoli avvisi/conti contestati e il rispetto dei termini normativamente previsti; la loro mancata deduzione tempestiva può precluderne l'esame in sede di legittimità.
  • Le censure generiche o non specificamente correlate alle ragioni della decisione impugnata sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione i profili di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

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