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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13540/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES 2013, la deduzione effettuata da una società per accantonamenti al fondo trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, limitatamente alla parte eccedente il compenso annuale diviso per 13,5. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che l'art. 105 TUIR, letto in combinato con l'art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR, assimilasse sul piano fiscale il TFM degli amministratori al TFR dei lavoratori dipendenti e quindi ne sottoponesse anche gli accantonamenti alle medesime limitazioni. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 105 TUIR, sostenendo che la disciplina fiscale non prevede alcun limite quantitativo alla deducibilità degli accantonamenti per TFM degli amministratori, purché si rispetti il principio di competenza; contestava inoltre l'equiparazione operata dalla CTR tra TFM degli amministratori e TFR dei dipendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non esiste una norma che imponga di applicare al TFM degli amministratori la disciplina civilistica del TFR dei lavoratori subordinati; al contrario, in tema di reddito d'impresa, gli accantonamenti per TFM sono deducibili per competenza ai sensi degli artt. 17 e 105 TUIR, purché la previsione del trattamento risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e ne specifichi l'importo. In mancanza di tali presupposti, opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Poiché la CTR aveva applicato al TFM limiti propri del lavoro subordinato, la sentenza è stata cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; le spese dei gradi di merito sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 17 TUIR

    Richiamato come disposizione che, nel combinato con l'art. 105 TUIR, consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori, purché ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali.

  • art. 105 TUIR

    Interpretato nel senso che consente la deduzione degli accantonamenti per TFM degli amministratori secondo il principio di competenza, senza imporre l'applicazione delle limitazioni previste per il TFR dei dipendenti.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR

    Richiamato dalla CTR per sostenere l'assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, ma la Corte non ne condivide l'utilizzo per estendere al TFM le regole del TFR.

  • art. 95, comma 5, TUIR

    Applicabile, in mancanza di atto scritto con data certa e indicazione dell'importo del TFM, per ricondurre i compensi degli amministratori alla deducibilità per cassa nell'esercizio in cui sono corrisposti.

  • art. 2120 c.c.

    Esclusa l'applicazione analogica al trattamento di fine mandato degli amministratori, perché tale norma è dettata per il rapporto di lavoro subordinato e non per il rapporto con gli amministratori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dalla società ricorrente.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, gli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza quando il relativo trattamento sia previsto da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e che specifichi anche l'importo dovuto.
  • Non è consentito estendere al trattamento di fine mandato degli amministratori la disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati in mancanza di una norma che lo preveda espressamente.
  • Se mancano i presupposti formali richiesti per la deduzione per competenza del TFM, trova applicazione il principio di cassa per la deducibilità dei compensi agli amministratori.
  • La qualificazione fiscale di un emolumento non può essere ricostruita mediante automatica assimilazione a istituti civilistici propri di un diverso rapporto, quando la disciplina tributaria preveda una regolazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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