Sentenza n. 4501/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dell’illegittimità e per l’annullamento del silenzio inadempimento, perfezionatosi in ordine all’istanza del 3.02.2026, volta a sollecitare gli interventi di controllo e repressivi, ex art. 27 DPR 380/2001, ed a conseguire l’inibizione dell’attività commerciale del controinteressato, nonché per la condanna del Comune ad esitare l’istanza del privato con un provvedimento espresso, nonché per l’accertamento dell’illegittimità/annullamento delle note soprassessorie -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 3 febbraio 2026 volta a sollecitare i controlli e l'adozione di provvedimenti repressivi edilizi ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che, su particelle prospicienti il proprio immobile, sarebbe stato realizzato senza idonei titoli edilizi, sismici e paesaggistici un manufatto adibito a fabbrica, sede dell'attività commerciale del controinteressato. Dopo un precedente giudizio in materia di accesso, definito con l'ordine al Comune di effettuare ulteriori ricerche negli archivi cartacei e di rilasciare la documentazione reperita oppure attestare ufficialmente l'inesistenza dei titoli, il ricorrente ha presentato il 3 febbraio 2026 un'istanza diretta a ottenere l'ottemperanza e, quanto alla materia edilizia, l'esercizio dei poteri di controllo e repressione previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001, nonché l'inibizione dell'attività commerciale. Il Comune ha fornito riscontri interlocutori e successivamente, con nota del 23 marzo 2026, ha attestato che, dopo ricerche negli archivi cartacei e telematici, non risultavano istanze o titoli abilitativi edilizi relativi all'immobile. Il ricorrente ha quindi dedotto la formazione del silenzio-inadempimento, lamentando la mancata adozione di un provvedimento espresso sull'istanza, decorso il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza del 3 febbraio 2026 imponesse al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che, decorso il termine generale di trenta giorni, si fosse formato il silenzio-inadempimento. L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite della palese pretestuosità. Le risposte interlocutorie e la successiva attestazione dell'inesistenza dei titoli edilizi non hanno sostituito il provvedimento espresso richiesto sull'esercizio dei poteri repressivi ex art. 27 d.P.R. 380/2001. Il Comune è stato pertanto ordinato di pronunciarsi sull'istanza entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica, se anteriore. Comune e controinteressato sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Norme richiamate
termine generale di 30 giorni
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento determina il silenzio-inadempimento quando l'amministrazione non definisce con un provvedimento espresso un'istanza che impone l'esercizio del potere amministrativo.
Il rito contro il silenzio consente di ottenere una decisione espressa dell'amministrazione e di eliminare lo stato di inerzia, senza sostituire il giudice all'amministrazione nell'esercizio del potere.
La disposizione costituisce il riferimento normativo dei poteri comunali di controllo e repressione degli illeciti edilizi, sui quali il Comune deve pronunciarsi mediante un provvedimento espresso a fronte dell'istanza del privato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa concorrono a fondare l'obbligo dell'amministrazione di riscontrare le istanze private quando sussista una legittima aspettativa a conoscere la determinazione amministrativa.
Massime di principio
- A fronte di una formale istanza del privato diretta a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo, l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine applicabile, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
- Il rito avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. tutela l'interesse a ottenere una decisione esplicita dell'amministrazione sulla fondatezza o infondatezza della pretesa, ma non consente al giudice di sostituirsi all'amministrazione nell'adozione del provvedimento sostanziale.
- Le risposte meramente interlocutorie, il reindirizzamento dell'istanza ad altri uffici o una comunicazione istruttoria non equivalgono, di regola, al provvedimento espresso conclusivo dovuto dall'amministrazione.
- L'istanza diretta a sollecitare i controlli e i poteri repressivi in materia edilizia impone al Comune di definire espressamente il procedimento, anche quando dagli accertamenti amministrativi emerga l'assenza di titoli abilitativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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