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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21687/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 contro il decreto di liquidazione emesso in favore di un difensore d’ufficio che aveva assistito un imputato in un procedimento penale relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Il professionista, dopo aver svolto l’attività difensiva, aveva tentato invano di recuperare il compenso dal cliente: prima ottenendo un titolo giudiziale di condanna al pagamento del compenso professionale, poi avviando procedure esecutive rimaste infruttuose, comprese ricerche ex art. 492-bis c.p.c. e pignoramento presso terzi. Successivamente aveva chiesto la liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 anche delle spese e dei compensi relativi a tali tentativi di recupero credito. Il Tribunale aveva invece liquidato solo il compenso per l’attività difensiva nel processo penale, escludendo i costi dell’attività recuperatoria. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, secondo l’orientamento consolidato della Corte, il difensore d’ufficio insoluto ha diritto anche al rimborso delle spese, diritti e onorari sostenuti per il recupero infruttuoso del credito professionale; contestava inoltre il richiamo all’art. 32 disp. att. c.p.p. fatto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che l’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, letto secondo la sua lettera e ratio, riconosce al difensore d’ufficio, quando le procedure per il recupero del credito professionale siano state inutilmente esperite, non solo il compenso per l’attività svolta nel procedimento penale, ma anche il rimborso delle spese e dei compensi relativi alle azioni di recupero infruttuose, perché strumentali e funzionalmente collegate alla prestazione resa anche nell’interesse dello Stato. Ha inoltre precisato che il richiamo all’art. 32 disp. att. c.p.p. non esclude tale rimborso, ma si coordina con esso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    norma processuale richiamata come base dell’opposizione contro il decreto di liquidazione

  • art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002

    consente la liquidazione a carico dell’Erario al difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero del credito professionale; comprende anche il rimborso delle spese e dei compensi delle procedure recuperatorie infruttuose

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 492-bis c.p.c.

    richiamato come fase della procedura esecutiva infruttuosa esperita per il recupero del credito

  • art. 32 disp. att. c.p.p.

    non esclude la rimborsabilità dei compensi per l’attività di recupero del credito, ma si coordina con essa

Massime di principio

  • Il difensore d’ufficio che non riesca a soddisfare il proprio credito professionale dal cliente ha diritto, in sede di liquidazione a carico dell’Erario, non solo al compenso per l’attività difensiva nel processo penale, ma anche al rimborso delle spese e dei compensi necessari per le procedure infruttuose di recupero del credito.
  • Le attività di recupero del credito professionale costituiscono un segmento strumentale e funzionalmente necessario rispetto alla prestazione resa dal difensore d’ufficio; perciò i relativi esborsi non possono restare definitivamente a carico del professionista quando l’intervento erariale è subordinato proprio alla prova dell’infruttuoso esperimento di tali procedure.
  • Il regime di esenzione o coordinamento previsto dalle norme processuali penali richiamate non va letto in senso ostativo alla liquidazione delle spese recuperatorie, ma in modo compatibile con il principio di rimborso sancito dall’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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