Sentenza del 23/06/2017 n. 15681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica nei confronti della s.p.a. A., l'Ufficio aveva ritenuto che i cosiddetti "premi impegnativa", fatturati alle concessionarie pubblicitarie con applicazione dell'IVA, non costituissero il corrispettivo di una prestazione di servizi, bensì mere attribuzioni gratuite di denaro, non imponibili ai fini IVA. Di conseguenza aveva rettificato la dichiarazione IVA della s.p.a. Q. per l'anno 2004, negando la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture e irrogando le relative sanzioni. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale lamentando, da un lato, l'omessa o insufficiente motivazione sull'esistenza di un accordo idoneo a giustificare l'imponibilità dei premi e, dall'altro, la violazione della disciplina IVA e delle norme sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova. Secondo l'Agenzia non era stata dimostrata l'esistenza di una prestazione di servizi resa dalla concessionaria, né di un rapporto sinallagmatico tra tale prestazione e i premi ricevuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e rinviato la causa, anche per la regolazione delle spese, alla medesima Commissione in diversa composizione. La Corte ha stabilito che, per riconoscere l'imponibilità IVA di un pagamento e il conseguente diritto alla detrazione, occorre provare l'esistenza di un rapporto giuridico, di attribuzioni reciproche e di un nesso diretto tra una prestazione di servizi individualizzabile e il compenso. Non è sufficiente invocare la libertà della forma contrattuale o la possibilità che l'accordo sia stato concluso verbalmente. È inoltre irrilevante che l'IVA sia stata versata dall'emittente della fattura e detratta dal destinatario, poiché la neutralità dell'imposta non consente di detrarre un'IVA non dovuta in assenza di un'operazione imponibile effettiva. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare concretamente se i premi fossero collegati a servizi effettivamente prestati dalla concessionaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione dei premi come attribuzioni non costituenti cessioni o prestazioni imponibili ai fini IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1
costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...
Una prestazione è imponibile come servizio solo se effettuata verso un corrispettivo e se esiste un nesso diretto tra l'attività resa e il compenso ricevuto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Il pagamento determina, ai fini della riscossione, l'esigibilità e il termine per la fatturazione, ma l'imponibilità presuppone comunque l'effettiva esecuzione della prestazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione spetta solo per l'IVA assolta o dovuta in relazione ad acquisti e prestazioni effettivamente imponibili e inerenti all'attività economica del soggetto passivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura non attribuisce autonomamente il diritto alla detrazione: essa deve documentare un'operazione imponibile realmente esistente.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
Le regole di interpretazione contrattuale rilevano per accertare la volontà delle parti e l'esistenza del rapporto giuridico, ma la qualificazione fiscale deve considerare anche la realtà economica dell'operazione.
Chi invoca il diritto alla detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettività dell'operazione, la prestazione ricevuta e il suo collegamento con l'attività imponibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
L'Agenzia ha dedotto, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo.
Art. 6 della sesta direttiva IVA
La nozione di prestazione di servizi deve essere valutata in funzione dell'operazione economica reale, ma richiede comunque un rapporto giuridico e uno scambio di prestazioni corrispettive.
Massime di principio
- Perché un pagamento sia soggetto a IVA non basta che venga formalmente qualificato o fatturato come corrispettivo: deve esistere una prestazione di servizi effettiva, individualizzabile e collegata direttamente al compenso.
- La libertà della forma contrattuale consente anche accordi verbali, ma chi invoca l'imponibilità o la detrazione deve dimostrare concretamente l'esistenza dell'accordo, delle prestazioni e del nesso sinallagmatico.
- Il diritto alla detrazione IVA presuppone un'operazione imponibile reale, l'inerenza all'attività economica e la soggettività passiva del cedente o prestatore; la sola presenza di una fattura non è sufficiente.
- Il fatto che l'IVA sia stata versata dall'emittente della fattura non legittima automaticamente la detrazione da parte del destinatario: l'imposta deve essere effettivamente dovuta per legge.
- Il principio di neutralità dell'IVA non può essere utilizzato per conservare una detrazione relativa a operazioni inesistenti o non imponibili, poiché serve anche a prevenire perdite di gettito fiscale.
- Nella valutazione fiscale prevale la realtà economica e commerciale dell'operazione sul nomen utilizzato dalle parti o sulla mera struttura formale del contratto, pur restando necessario individuare un rapporto giuridico e uno scambio effettivo.
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