Sentenza n. 6773/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di specializzazione su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno. Tra i motivi d’appello il Ministero ha dedotto, in particolare, l’intervenuta rinuncia formale dell’originaria ricorrente all’istanza di riconoscimento, presentata nelle more del giudizio di primo grado ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L’appellata non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato, decidendo con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR. La rinuncia formale all’istanza di riconoscimento, intervenuta dopo l’adozione del diniego e durante il giudizio di primo grado, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale dell’originaria ricorrente all’annullamento del diniego. Di conseguenza, il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha precisato che il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio e che la sopravvenuta carenza di interesse maturata anche in appello rileva rispetto alla domanda proposta in primo grado. Il Ministero conserva l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che aveva invalidato il proprio provvedimento di diniego. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consentono al giudice, previo avviso alle parti, di definire la controversia in forma semplificata anche nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; in appello ciò determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno, il cui diniego era stato impugnato in primo grado.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Disciplina i percorsi di specializzazione ai fini dei quali era stata presentata l’istanza di riconoscimento successivamente rinunciata dall’originaria ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza amministrativa presupposta dal provvedimento impugnato può far venir meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento di tale provvedimento, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione maturata nel corso del giudizio di primo grado o di appello deve essere rilevata anche in secondo grado, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei suoi due gradi.
- Quando il ricorso di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza impugnata, anche se essa aveva accolto il ricorso, purché l’appellante conservi un interesse concreto all’eliminazione della pronuncia sfavorevole.
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