Cassazione Penale, Ordinanza n. 16739/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'inammissibilità è stata fondata sulla natura ripetitiva e non consentita dei motivi, già vagliati e respinti nel merito, nonché sull'assenza di manifeste illogicità o incongruenze nelle decisioni di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo in cassazione profili già prospettati nei precedenti gradi e ribadendo, in particolare, la richiesta di applicazione analogica dell'art. 47-sexies ord. pen. e la domanda di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali e coerenti rispetto alle emergenze probatorie, e quindi non proponibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La parte ricorrente ne invocava l'applicazione analogica; la Corte non accoglie la censura e ritiene il motivo non consentito in sede di legittimità nei termini prospettati.
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la questione era già stata esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione corretta.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, quando le decisioni impugnate abbiano fornito una risposta logica, puntuale e giuridicamente corretta.
- La richiesta di applicazione analogica di una disposizione penitenziaria o la sollecitazione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere accolta in cassazione se la relativa questione è già stata adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito con motivazione immune da vizi manifesti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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