Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/11/2023. Dal testo emerge che l'unica censura riguardava la determinazione del trattamento punitivo, cioè il quantum di pena irrogato o confermato in appello. La Corte di cassazione rileva che tale doglianza è manifestamente infondata perché la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e mostra di avere adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto. La valutazione sul trattamento sanzionatorio è quindi ritenuta non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura che investe esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena non è sindacabile in cassazione se il provvedimento dia conto, in modo adeguato, delle ragioni della scelta e abbia esaminato le deduzioni difensive pertinenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16726/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →