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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14 marzo 2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in particolare, il diniego di rinnovazione istruttoria in appello: la difesa lamentava la mancata audizione del Maresciallo Giraldi e la mancata acquisizione di una consulenza informatica allegata all'atto di appello. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il ricorso riproponeva profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già vagliate e respinte nei precedenti gradi di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti nella motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non può essere utilmente dedotta in cassazione se il diniego è stato motivato in modo coerente, puntuale e privo di manifeste incongruenze logiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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