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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19 marzo 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano due: il primo contestava il giudizio di responsabilità, ma tale censura è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul punto nel corso del giudizio di secondo grado; il secondo riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma è stato considerato manifestamente infondato, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva dato adeguato esame alle deduzioni difensive, rendendo il relativo apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era diretto a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità nonostante la rinuncia ai motivi di appello sul tema, quindi fuori dai limiti del giudizio di legittimità; il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente, non illogico e con adeguato confronto con le difese. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure sul giudizio di responsabilità quando la parte abbia rinunciato ai corrispondenti motivi di appello sul medesimo tema.
  • Le doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili o comunque infondate se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un nuovo giudizio di merito sulla pena quando la decisione di merito risulti sorretta da argomentazione coerente e non censurabile nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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