Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e respinte nel merito, senza evidenziare vizi consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 ottobre 2023. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva valorizzato una responsabilità per il reato di resistenza, anche nei profili soggettivi e nel contributo concorsuale attribuito al ricorrente. I motivi di ricorso, secondo la Corte di cassazione, erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, e perciò non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione di appello fosse giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze istruttorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già integralmente esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata risulta giuridicamente corretta, coerente e priva di evidenti illogicità.
- Quando la sentenza di merito ha ricostruito in modo puntuale la responsabilità per il reato contestato, anche sotto il profilo soggettivo e del concorso di persone, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con specifici vizi di legittimità e non può risolversi in una mera riproposizione del dissenso difensivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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