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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Il giudizio di merito, quindi, è rimasto fermo quanto alla ritenuta responsabilità per evasione, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte in merito alla responsabilità penale, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze erano già state adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste illogicità, sicché non erano deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata risulti puntuale, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste illogicità, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della responsabilità, delle attenuanti generiche e della misura della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compresa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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