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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specificamente contestato nel processo di merito, mentre è chiaro che il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello limitatamente al riconoscimento della recidiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che si trattava dell'unica censura proposta e che essa era rivolta a contestare la valutazione del giudice di merito sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità del giudizio di merito sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando si risolve in una sollecitazione a rivalutare il merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • Il giudizio di merito sul riconoscimento della recidiva non è censurabile in sede di legittimità se il giudice di appello ha esaminato in modo adeguato le difese e ha espresso una motivazione coerente.
  • La manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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