Cassazione Penale, Ordinanza n. 25320/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209. Con il primo motivo hanno contestato la ricostruzione del fatto, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito. Con un ulteriore motivo hanno censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente o comunque illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una non consentita rivisitazione del fatto e, comunque, riproponeva doglianze già svolte in appello; la Corte territoriale aveva invece motivato in modo non illogico sulla destinazione non personale della sostanza, valorizzando la concreta dinamica dei fatti, l'attività di cessione attribuita a uno degli imputati e il rinvenimento, nell'appartamento occupato da entrambi, di stupefacente e materiale per il confezionamento. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito, ricordando che il loro mancato riconoscimento può essere fondato sulla semplice assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto, è stata valorizzata anche la presenza di precedenti, con nota di recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacente in lieve entità.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma del 2008.
Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno o più elementi ritenuti prevalenti tra quelli relativi alla personalità del reo, all'entità del reato e alle modalità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che miri, sotto la veste formale di vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- È inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione della condotta come destinazione a uso personale o come cessione di stupefacente è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere riconsiderata in cassazione se la motivazione è non illogica e congrua.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione del beneficio.
- Ai fini delle attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto decisivo, e tale giudizio è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La presenza di precedenti penali e la recidiva possono costituire elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
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