Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della società creditrice della penale e aveva ritenuto dovuta la clausola penale per il ritardo nella riconsegna dei locali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da due accordi collegati alla riorganizzazione di un immobile adibito a struttura sanitaria: la società proprietaria e locatrice, dovendo eseguire lavori straordinari sull'intero edificio, aveva pattuito con la società che occupava una parte dei locali una prima sistemazione provvisoria e poi un successivo accordo per il mantenimento negli spazi originari, con obbligo di riconsegna entro 45 giorni e penale di euro 77,50 per ogni giorno di ritardo, fino al limite di euro 27.800. La conduttrice della porzione locata ottenne decreto ingiuntivo per euro 43.503 assumendo un ritardo di 233 giorni; la controparte propose opposizione deducendo, tra l'altro, che non vi fosse stato ritardo e che la penale fosse ingiustificata perché non era stato provato alcun danno, anche in ragione del trasferimento dell'attività altrove. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, la società creditrice della penale sostenne che la riconsegna fosse tardiva e che la penale operasse indipendentemente dalla prova del danno; la Corte d'appello accolse il gravame, ritenendo non provata la tempestiva restituzione dell'immobile, applicabile la penale e insuscettibile di riduzione in difetto di specifiche allegazioni sulla sua eccessività. In cassazione la soccombente denunciò, con il primo motivo, vizio motivazionale e sostanziale rivalutazione delle prove, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato il ritardo; con il secondo motivo dedusse violazione dell'art. 1384 c.c., sostenendo che la penale avesse funzione di liquidazione anticipata del danno, che la sua applicazione integrasse un effetto punitivo ingiustificato e che la riduzione avrebbe dovuto essere operata sulla base di elementi risultanti dagli atti, anche officiosamente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e privo di adeguato onere di localizzazione; ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura sulla riduzione della penale si fondava su allegazioni generiche e su una circostanza estranea al rapporto, senza spiegare in che modo potesse rilevare ai fini dell'art. 1384 c.c. e ribadendo che il potere di riduzione non poteva essere invocato in base a mere asserzioni apodittiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile ratione temporis, non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove; è ammesso solo il controllo nei limiti dell'omesso esame del fatto decisivo, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
Nel ricorso per cassazione gli elementi probatori devono essere localizzati con precisione; la mancata indicazione specifica delle risultanze invocate ne compromette l'ammissibilità.
Il potere di riduzione della penale presuppone la deduzione di elementi idonei a dimostrarne l'eccessività; la mera affermazione che la controparte abbia continuato l'attività altrove, in modo generico e estraneo al rapporto, non è sufficiente a fondare la riduzione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura motivazionale in una richiesta di nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, perché la scelta delle prove ritenute attendibili e decisive appartiene al giudice di merito.
- Perché sia scrutinabile un motivo fondato su vizi della motivazione o su errori nella valutazione delle prove, è necessario che le risultanze richiamate siano specificamente indicate e localizzate nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile.
- La clausola penale può essere ridotta solo in presenza di elementi concreti idonei a dimostrarne l'eccessività; non basta una deduzione generica né un richiamo a circostanze estranee al rapporto obbligatorio tra le parti.
- Il potere di riduzione ex art. 1384 c.c. non opera automaticamente in astratto, ma richiede un apprezzamento fondato su dati fattuali rilevanti e pertinenti rispetto alla funzione e alla misura della penale pattuita.
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