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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26663/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha ritenuto infondato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività della domanda di indennità verificando se il decreto di esproprio contenesse o meno una determinazione definitiva dell'indennità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriato)

La controversia

Il proprietario di un fondo, già oggetto di espropriazione per pubblica utilità, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio, ritenendola tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 27, 28, 50 e 54 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il termine decadenziale di trenta giorni opera solo quando l'indennità sia stata determinata in via definitiva; se invece vi è solo una stima/offerta provvisoria, l'azione giudiziale resta soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal decreto di esproprio. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., per asserita discrasia tra il relatore indicato nel testo della decisione e il nominativo riportato in calce alla sentenza elettronica.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato insieme alle altre norme sull'espropriazione per sostenere che la tempestività dell'azione dipende dal tipo di determinazione dell'indennità

  • art. 28 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato come parte del quadro normativo sull'indennità di esproprio

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato come disposizione del sistema espropriativo rilevante ai fini della disciplina dell'indennità

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    il termine di decadenza per l'opposizione alla stima opera solo quando l'indennità sia stata determinata in via definitiva

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima si applica solo in presenza di indennità definitiva; in caso di sola offerta provvisoria vale il termine ordinario di prescrizione decennale

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice, ma la censura è stata respinta

  • art. 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    richiamato per la validità della sentenza redatta in formato elettronico e firmata digitalmente

  • art. 23 d.lgs. n. 82/2005

    la firma digitale della sentenza informatica è prova fino a querela di falso della sottoscrizione

  • d.lgs. n. 82/2005

    applicabile al processo civile per la disciplina del documento informatico e della firma digitale

Massime di principio

  • Nel sistema dell'espropriazione per pubblica utilità, il termine decadenziale di trenta giorni per proporre opposizione alla stima è applicabile solo se l'indennità sia stata determinata in via definitiva; se il decreto contiene soltanto una stima provvisoria, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal decreto di esproprio.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione alla stima non è decisiva la sola notifica del decreto di esproprio: occorre verificare la funzione sostanziale della quantificazione inserita nel provvedimento, cioè se essa valga come indennità definitiva oppure come mera offerta provvisoria.
  • La validità della sentenza redatta in formato elettronico non è esclusa da una discordanza meramente materiale tra l'indicazione del nominativo del giudice in calce al provvedimento e i segni grafici della firma digitale apposti sul documento; la firma digitale fa prova della sottoscrizione fino a querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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